Ad oggi l’infermiere che lavora nel settore pubblico stipula con l’azienda sanitaria un contratto di esclusività non riconosciuto sul piano economico e che non gli permette di esercitare la libera professione, ma soltanto prestazioni extra lavorative dove tariffa ed esigenza le decide il datore di lavoro.
L’infermiere è altresì obbligato, pena il reato di abuso di professione, a pagare la tassa di iscrizione all’Ordine.
Sulla scia della sentenza del Consiglio di Stato del 2015, che ha riconosciuto agli avvocati della pubblica amministrazione il pagamento della tassa di iscrizione all’Albo a carico del datore di lavoro, un gruppo di infermieri della AAS 5 Friuli ha intentato una causa patrocinata da NurSind nell’intento di accertare se l’iscrizione all’Ordine debba gravare in capo all’azienda sanitaria pubblica.
L’11 luglio 2019, il Tribunale del lavoro di Pordenone ha emesso la sentenza a favore degli infermieri:
Il giudice di Pordenone afferma un principio generale, valido per tutti i professionisti-dipendenti in esclusività di rapporto e dunque non soltanto per gli avvocati. Infatti, per le professioni sanitarie, l’attuale quadro normativo sulla libera professione prevede la possibilità di esercizio di tale attività esclusivamente in capo ai medici delle strutture sanitarie pubbliche. Gli infermieri non possono esercitare la libera professione, ma soltanto prestazioni extra lavorative dove tariffa ed esigenza le decide il datore di lavoro, configurando un contratto di esclusività, pertanto la tassa di iscrizione all’ordine deve essere pagata dall’azienda dalla quale si dipende.
Dott.ssa Marialuisa Asta
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