Al dipendente che tra la cessazione e l’assunzione non fa trascorrere le 24 ore di interruzione, non è riconosciuta la possibilità di effettuare tale richiesta (circolare INPDAP n. 11 del 12.03.2001, n. 30 del 01.08.2002)
Il parere dell’Avvocato Domenico De Angelis apre la possibilità di un iter legale per superare il vincolo delle 24h:
A tal proposito la Suprema Corte investita del problema, nella sentenza n. 14632 del 28.12.1999, confermava la mancata insorgenza del diritto del lavoratore alla liquidazione del TFR nel caso di cessazione del rapporto di lavoro rispetto ad una pubblica amministrazione ed immediata assunzione, senza neppure il decorso di un giorno, presso altra pubblica amministrazione.
Successivamente però, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 24280 del 14.11.2014, osservava che la legge 335/95 “ha “armonizzato” i molteplici trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici contrattualizzati, assoggettandoli tutti alla disciplina privatistica dettata dall’art. 2120 c.c. (come riformato dalla legge 297 del 1982). Alla stregua di questa normativa, il TFR spetta “in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato” (art. 2120, I comma c.c.), quindi il collegamento, per espressa previsione normativa, è con la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. All’interprete non è consentito modificare il contenuto della norma operando il collegamento con l’estinzione del rapporto previdenziale, qualora le estinzioni dei due rapporti non coincidano. Inoltre, il TFR viene costituito mediante l’accantonamento anno per anno di quella che l’art. 2120 c.c. definisce una quota della retribuzione determinata dividendo per 13,50 la retribuzione annua corrisposta, a titolo non occasionale, “in dipendenza del rapporto di lavoro. È pertanto chiaro il carattere “retributivo e sinallagmatico” del TFR, come la Sezione lavoro di questa Corte ha già messo n evidenza (da ultime, Cass. 14 maggio 2013, n. 11479 e tributaria in Cass. 26 maggio 2005, n. 11175). Il TFR quindi è costituito da retribuzioni accantonate, da percepire a fine rapporto o anche prima qualora sussistano i requisiti per l’anticipazione prevista dalla parte finale dell’art. 2120 c.c.. Di conseguenza, viene meno il ponte concettuale che permetteva di sostenere la tesi della infrazionabilità del trattamento di fine servizio pur in presenza di un’estinzione del rapporto di lavoro, quando ciò non implicasse anche l’estinzione del rapporto previdenziale. In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale, cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato per il quale matura il trattamento di fine rapporto ex art. 2120 c.c., il lavoratore ha diritto a percepire l’indennità di premio di servizio, relativa al rapporto di lavoro con l’ente locale, sin dal momento dell’estinzione di quel rapporto, senza che sia necessario attendere l’estinzione del nuovo rapporto di lavoro con lo Stato”.
Dott.ssa Marialuisa Asta
Avvocato Domenico De Angelis
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