Dal 13 agosto sono entrate in vigore le nuove regole che riguardano i congedi parentali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176/2022 è stato infatti pubblicato il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158.
Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.
Spetterà anche per i lavoratori del pubblico impiego, finora esclusi dalla misura.
Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28, ovvero congedo di paternità alternativo.
Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.
La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.
Per l’utilizzo del congedo paternità è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione.
Si chiamerà invece «congedo di paternità alternativo» quello fruito dal padre lavoratore in sostituzione dell’astensione obbligatoria della madre, in casi particolari quali morte o grave infermità della madre stessa, o abbandono del figlio da parte di lei.
Marialuisa Asta
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