La Gilda di Catania ha vinto ben quattro cause di fronte al giudice (si veda la sentenza n.2778/20 pubblicata l’8 settembre 2020, RG n. 9252/2017) in relazione all’uso obbligatorio del registro elettronico. Erano tutti casi di impugnativa di sanzioni comminate dal Dirigente Scolastico in quanto contestava ai docenti di non aver ottemperato agli ordini di servizio che li obbligavano ad uno specifico modo di compilazione del registro elettronico. Cosa si evince dalle sentenze?
- Manca ancora il Piano per la Dematerializzazione delle procedure amministrative che era previsto a carico del MIUR dalla Legge 7 agosto 2012 n.135 entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge.
- Tutte le disposizioni successive, in mancanza del Piano per la Dematerializzazione delle procedure amministrative, sono da ritenersi disposizioni semplicemente programmatiche e non obbligatorie.
E’ quindi possibile la coesistenza di registri cartacei e di registri elettronici laddove l’istituto scolastico non sia dotato di rete e collegamenti adeguati oltre che di hardware per i docenti.
- La compilazione del registro elettronico, pena nullità, deve essere fatta in tempo reale e non procrastinata a momenti successivi.
Rimane l’obbligo della scelta della piattaforma da parte del Collegio dei Docenti essendo lo strumento tecnico una specifica modalità di progettazione, programmazione e valutazione didattica. Ogni scelta operata unilateralmente dal dirigente può essere impugnata.
Le sentenze hanno grande importanza soprattutto ora, nella fase imminente della Didattica Digitale Integrata. Anche in questo caso, per analogia, deve essere il Collegio dei Docenti a scegliere la piattaforma da utilizzare e le modalità di accesso e fruizione.
Resta inalterato il problema dell’uso di device personali da parte dei docenti. Nella fase della didattica a distanza (DAD) i docenti si sono fatti carico volontariamente e con mezzi personali di attivare i collegamenti telematici con gli alunni. L’Amministrazione ha ribadito che gli insegnanti hanno utilizzato hardware, software e device acquistati con la “carta del docente” e che quindi non era compito delle scuole dare ai docenti la strumentazione necessaria per la DAD. Tali affermazioni sono evidentemente pretestuose e false. Perché?
La carta del Docente prevede che il docente non sia obbligato ad acquistare device, software o altro. Addirittura è vietato l’acquisto degli smartphone e solo da quest’anno possono essere acquistati scanner e stampanti 3D (non le stampanti normali..).
Non rientra nella carta del docente l’abbonamento a linee ADSL o Fibra personali.
Manca ancora il previsto CCNI (Contratto Integrativo Nazionale) come stabilito dall’articolo 2, comma 3 della Legge n.41/2020, contratto che dovrebbe chiarire le problematiche aperte non solo sull’uso del registro elettronico, dei device e degli abbonamenti ADSL e Fibra, ma tutte le questioni inerenti la didattica e la sua organizzazione.
In questa situazione caotica il rischio è che i dirigenti continuino a interpretare unilateralmente la normativa imponendo determinati comportamenti. Queste sentenze ribadiscono un principio fondamentale: su didattica e strumentazione didattica è sempre il Collegio dei Docenti a decidere.
Fabrizio Reberschegg
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