In data 18 febbraio è stata pubblicata la Legge 18 febbraio 2022, n. 11 (Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19).
Con tale norma, all’art. 17 comma 1 al primo periodo, le parole: <<fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 2 e comunque non oltre il 28 febbraio 2022>> sono state sostituite dalle seguenti: <<fino al 31 marzo 2022>>.
Siffatta modifica comporta il differimento al 31 marzo 2022 dell’efficacia anche del Decreto interministeriale 4 febbraio 2022, che in precedenza, con il Decreto Legge n. 221, era stata fissata al momento della sua emanazione e comunque non oltre il 28 febbraio 2022.
La pubblicazione del suddetto Decreto è avvenuta infatti prima dell’entrata in vigore della legge e sulla base di quanto era previsto dal D.L. n. 221.
Con tali modifiche è prorogato al 31 marzo 2022 il ricorso al lavoro agile per i lavoratori fragili e, con retroattività dal 1 gennaio 2022, il periodo di equiparazione dell’assenza da lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori fragili che, per mansione assegnata, non possono ricorrere allo smart working.
Altresì è rinviata al 1 aprile 2022 anche l’applicazione del Decreto 4 febbraio 2022 a firma dei Ministri della Pubblica Amministrazione, del Lavoro e della Salute che ridefinisce (restringendone notevolmente e ingiustificatamente la portata e i soggetti beneficiari) le malattie croniche in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.
Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione delle citate norme, da noi sollecitate, che segnano un ulteriore successo dell’azione della FLP che in questi mesi è stata in prima linea, non solo in ambito contrattuale, ma anche nella proposta e nell’iniziativa parlamentare, per la tutela della salute e la sicurezza sui posti di lavoro.
Roberto Sperandini
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