La conversione in legge del decreto Milleproroghe (dl n. 198/2022) contenente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale: parliamo della legge n. 14 del 24 febbraio 2023. Diventano, così, definitive le modifiche inserite nel corso dell’esame parlamentare.
Tra queste, quella che riguarda l’allentamento del vincolo di esclusività per gli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità.
L’emendamento 8ter (Allentamento vincoli di esclusività) prevede che, fino al 31 dicembre 2023, agli operatori delle professioni sanitarie appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell’orario di servizio e per un monte ore complessivo settimanale non superiore a otto ore, non si applicherebbero le norme sull’incompatibilità.
L’emendamento modifica il comma 1 dell’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 165, al primo periodo, le parole: – Fino al termine dello stato di emergenza – con Fino al 31 dicembre 2023 e le parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «otto ore».
Come fare per lavorare presso altre amministrazioni
Così come prevede l’articolo in cui si inseriscono le due modifiche di cui sopra, l’articolo 3-quater del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, prevede che gli incarichi presso altre amministrazioni siano previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull’orario di lavoro, dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa, anche conseguenti all’emergenza pandemica.
Marialuisa Asta
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