Con l’avvento della DAD nella primavera del 2020, la scuola italiana ha scoperto una nuova modalità didattica che è diventata prassi in molte regioni a seguito del diffondersi della pandemia dovuta al COVID 19. Attorno all’utilizzo di questo strumento didattico si è generata molta confusione. Nello specifico, molto spesso si è verificato, a seguito di ordinanze sindacali di chiusura delle scuole per il maltempo o per malfunzionamento dei termosifoni, che non legittimamente alcuni dirigenti abbiano emanato circolari in cui disponevano la DAD. In realtà, in queste situazioni, a regolamentare il rapporto di lavoro tra docenti e amministrazione è il codice civile che all’art. 1256 recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”.
Nel caso dei docenti, qualora l’attività di insegnamento sia impossibile per cause di forza maggiore non dipendenti dal docente stesso, non sussiste alcun obbligo di recupero e i giorni in cui non si è potuto prestare l’attività lavorativa vengono considerati servizio a tutti gli effetti. Nel 2012 il MIUR intervenne anche con la circolare n. 1000 del 22 febbraio per chiarire che “al verificarsi di eventi imprevedibili e straordinari come un’allerta meteo, che inducano i Sindaci ad adottare ordinanze di chiusura delle sedi scolastiche, si deve ritenere che è fatta comunque salva la validità dell’anno scolastico”. Si deve ricorrere alla DDI solo nei casi previsti dal contratto integrativo, come ben chiarito all’articolo 1, comma 1.
“Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, l’attività didattica sarà effettuata a distanza attraverso la modalità di didattica digitale integrata, in forma complementare o esclusiva qualora dovesse disporsi la sospensione dell’attività didattica in presenza”.
Si ricorre alla DDI solo quando avviene una chiusura della scuola legata all’andamento epidemiologico e fin tanto che ci sarà lo stato di emergenza.
Vito Carlo Castellana
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