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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Nei giorni di ferie spettano tutte le indennità. NurSind lancia vertenza gratuita 

In seguito all’ultimo indirizzo delineato dalla Corte di Giustizia Europea e recepito dalla Corte di Cassazione, emerge che ogni lavoratore ha diritto, durante il periodo di ferie, ad un trattamento retributivo identico a quello ricevuto abitualmente durante l’attività lavorativa. Questo implica che durante le ferie devono essere computati tutti gli emolumenti economici che solitamente costituiscono parte integrante della retribuzione mensile individuale, inclusi l’indennità giornaliera e altre indennità correlate alle condizioni di lavoro specifiche.

NurSind ha avviato una Vertenza COMPLETAMENTE GRATUITA e offre l’opportunità di recuperare interamente i fondi indebitamente trattenuti dalle aziende.

Analizziamo nel dettaglio la sentenza a cui ci stiamo riferendo, per comprendere appieno le sue implicazioni.

La recente sentenza della Cassazione 2674/2024 del 29 gennaio ha confermato un importante principio riguardante la retribuzione durante il periodo di ferie annuali, delineando i diritti dei lavoratori e la loro protezione legale.

La questione si è concentrata sui dipendenti di Trenord con la qualifica di macchinisti, i quali hanno rivendicato il diritto al conteggio, nella retribuzione durante le ferie, dei compensi spettanti a titolo di indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza.

La Corte Suprema ha richiamato l’interpretazione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea riguardo alla nozione di retribuzione durante le ferie annuali, sottolineando che il lavoratore deve percepire, durante tale periodo di riposo, una retribuzione equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro. Questo principio mira a garantire che la diminuzione della retribuzione non scoraggi il dipendente dall’esercitare il suo diritto alle ferie, promuovendo così il riposo effettivo e la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La Cassazione ha chiarito che la retribuzione dovuta durante le ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario collegato all’esecuzione delle mansioni e correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Tale principio si estende anche al compenso da erogare in caso di mancato godimento delle ferie, garantendo che questo non costituisca un deterrente per il lavoratore.

Nel caso specifico, la Cassazione ha concluso che l’interpretazione delle norme collettive aziendali, riguardanti l’inclusione nella retribuzione feriale dei compensi come l’indennità di condotta, di riserva e di assenza dalla residenza, è in linea con le disposizioni dell’Unione Europea e con la finalità della direttiva, che mira innanzitutto a garantire un adeguato compenso che non disincentivi il lavoratore dal fruire del suo diritto al riposo annuale.

 

Maria Luisa Asta 

 

 

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