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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

LE NOVITA’ DEL CCNL ISTRUZIONE E RICERCA

Il 18 gennaio 2024 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale del comparto Istruzione e Ricerca.

Anche la Gilda, nella persona del suo Coordinatore nazionale, è tra le organizzazioni sindacali firmatarie (solo la UIL RUA non ha firmato).

Tra le principali novità sulle relazioni sindacali c’è sicuramente l’Informazione (articoli 5 e 30) che resta “presupposto” per l’esercizio delle relazioni sindacali e dovrà ancora essere “resa preventivamente ai soggetti sindacali aventi titolo” (cfr. art 5). A livello di istituzione scolastica l’informativa dovrà riguardare la proposta di formazione delle classi e degli organici, i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei e i dati relativi all’utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa; dovrà inoltre “precisare – per ciascuna attività – l’importo, il numero dei lavoratori e, pur restando anonima, dovrà essere redatta in forma non aggregata, con indicazione delle attività retribuite, rendendo possibile risalire sia al numero di persone sia ai compensi percepiti”.

Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l’informazione dovrà essere fornita dal dirigente scolastico in tempi congrui e non oltre il 10 settembre di ciascun anno (cfr. art. 5 c. 7).

Anche il “Confronto” (art. 6 e 30) dovrà consentire alle OO.SS. firmatarie di “esprimere valutazioni e partecipare alla definizione delle misure che l’amministrazione intenderà adottare”. In particolare le novità, a livello nazionale e regionale, riguardano gli obiettivi e le finalità della formazione del personale; gli strumenti e le metodologie per valutare l’efficacia e la qualità del sistema scolastico e gli organici; su dette materie, il periodo di confronto non potrà superare i cinque giorni. Il confronto riguarderà anche i criteri per il conferimento degli incarichi di DSGA, ivi inclusi gli incarichi ad interim; i criteri di ripartizione delle risorse del fondo per le posizioni economiche di cui all’art. 79 (Fondo per le posizioni economiche del personale ATA) tra le diverse posizioni economiche e le linee generali di indirizzo per l’adozione di misure finalizzate alla prevenzione delle aggressioni sul lavoro.

A livello di singola istituzione scolastica, il confronto riguarderà, poi, l’articolazione dell’orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA e i criteri per l’individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo MOF, i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell’istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA e i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento, e anche la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out. Inoltre il confronto avrà come oggetto i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, oltre a criteri di priorità per l’accesso agli stessi e i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA.

Per ciò che riguarda la Contrattazione (articoli 8 e 30), le novità consistono nel fatto che il dirigente scolastico dovrà contrattare con la RSU anche la determinazione dei compensi per ogni attività svolta dal personale, nell’ambito delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (F.M.O.F.), non solo FIS, ma anche le risorse per le funzioni strumentali e gli incarichi specifici.

Altra importante novità riguarda la “Formazione” per la quale l’art. 36 al comma 7 prevede che “Per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’insegnamento e che le ore di formazione ulteriori rispetto alle 40 di Attività funzionali all’insegnamento dovranno essere remunerate con compensi, anche forfettari, stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78.

Questo costituisce un’importante novità perorata per anni dalla Gilda e in base alla quale il lavoro gratuito non esiste e la Formazione è parte dell’attività lavorativa che deve essere retribuita.

Alla luce dell’art 36, le RSU dovranno concordare con il DS la remunerazione forfettaria e assicurare il rispetto della norma, che prevede che la Formazione avvenga in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento.

Restano garantiti il diritto alla fruizione di 5 giorni all’anno per partecipare ad iniziative di Formazione con esonero dal servizio, il pagamento delle attività di tutoraggio e il riconoscimento dell’indennità per servizio su piccole isole.

Importante anche il comma 5 dell’articolo 36 in cui si precisa che: “…i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dall’orario di insegnamento. Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti”. E, “Qualora i corsi si svolgono fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

Ultimo aspetto che vogliamo segnalare sono i “Permessi per motivi personali retribuiti anche ai precari”. Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), con il nuovo contratto avrà diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione.

Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).

Un obiettivo fondamentale che garantisce anche al personale con contratto a tempo determinato di fruire di 3 giorni di permesso retribuiti senza la necessità di trovare un sostituto e senza che questa richiesta sia soggetta a concessione da parte del DS.

Infine segnaliamo la novità relativa alla possibilità di fare riunioni non deliberanti a distanza, compresa la programmazione nella scuola primaria e dell’infanzia. E sarà possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto con le OO SS firmatarie di cui all’art. 30, comma 9, lett. a.

Giuseppe Candido

 

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