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GLI ESPERTI RISPONDONO

La Corte di Cassazione sentenzia che nell’assegnazione dei docenti alle classi il Ds deve rispettare le norme e le decisioni degli Organi collegiali

Con la sentenza n. 11.548 pubblicata il 15 giugno 2020, la Corte di Cassazione ha fatto finalmente chiarezza sull’annosa questione dell’assegnazione dei docenti alle classi, che è motivo di discussione e contenzioso in molte scuole all’inizio dell’anno scolastico.

Infatti, la Gilda degli Insegnanti è spesso intervenuta con quei Dirigenti scolastici che ritengono di poter decidere in piena autonomia e discrezionalità l’assegnazione dei docenti alle classi.

La Corte di Cassazione, giudice di legittimità di ultima istanza delle sentenze emesse dalla magistratura ordinaria (il che significa che le sentenze della Cassazione non sono legge ma orientano gli interpreti), si è pronunciata in una causa avviata da una docente di un istituto superiore di Sassari, affiancata dalla Gilda di Sassari, affermando che il potere del Dirigente scolastico di assegnare i docenti alle classi non può essere discrezionale e privo di motivazione, come da sempre sostenuto dalla Gilda degli Insegnanti. Il provvedimento del Dirigente scolastico deve essere assunto nel rispetto dei criteri votati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto e adeguatamente motivato.

Il dispositivo della sentenza prende atto che “la assegnazione delle classi era stata disposta dal dirigente scolastico senza consultare gli organi scolastici” perché lo stesso “riteneva di avere un potere esclusivo, in ragione dell’articolo 4 D.Lgs 165/2001 e del D.Lgs. 150/2009”. La Suprema Corte confermava il dispositivo della Corte di Appello di Cagliari, che accogliendo il ricorso della docente “osservava che dalla lettura congiunta degli articoli 4 e 25, comma due, D.Lgs. 165/2001 risultava, invece, che restavano ferme le competenze degli organi collegiali scolastici; doveva ritenersi, dunque, vigente l’articolo 396, comma 3 lettera d), D.Lgs. 297/1994, che, pur rimettendo al dirigente scolastico l’assegnazione delle classi ai docenti, gli imponeva il rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e l’obbligo di valutare le proposte dei docenti”. Per questo motivo “il provvedimento di assegnazione delle classi, assunto in violazione delle norme procedimentali e dunque del principio contrattuale di buona fede, doveva essere dichiarato illegittimo”. Infine, la Corte condanna l’Amministrazione anche al pagamento delle spese.

Queste motivazioni sono le stesse che la Gilda degli Insegnanti sostiene da sempre, cioè che il potere del Dirigente scolastico di assegnare le classi ai docenti deve sottostare alle norme del Testo unico 297/1994 e a quelle del d.lgs. 165/2001. Inoltre, come tutte le decisioni dei funzionari della Pubblica Amministrazione, ogni provvedimento deve essere esaurientemente motivato.

Per questo è necessario che ogni Collegio docenti e Consiglio d’Istituto si doti dei criteri condivisi per l’assegnazione dei docenti alle classi e che ogni insegnante pretenda dal Dirigente scolastico la motivazione del provvedimento con il quale viene assegnato alle classi.

Nei casi in cui l’insegnante ravvisi una procedura discrezionale o una motivazione carente, potrà rivolgersi alle sedi della Gilda degli Insegnanti per una verifica ed un eventuale ricorso.

Gianluigi Dotti

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