confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

DECRETO LEGGE RECLUTAMENTO – approvate importanti modifiche normative richieste dalla FLP, restano forti criticità su molti aspetti applicativi

È stato approvato nel Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla G.U. il c.d. decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che contiene alcune importanti novità che riguardano il lavoro pubblico.

Il decreto non si limita a definire le modalità di assunzione per le nuove professionalità necessarie a garantire la piena attuazione dei Piani previsti nel PNRR, ma riscrive in buona parte alcune norme del D.Lgs. 150 in materia di rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici. E dobbiamo dire che, nelle linee generali, dette modifiche vanno nella direzione auspicata dalla FLP in questi mesi.

Valutiamo positivamente la norma che supera il tetto predeterminato ai Fondi risorse Decentrati delle Amministrazioni che permetterà finalmente il recupero di molte di quelle risorse che, seppure già stanziate e nella disponibilità delle amministrazioni, venivano poi tagliate per rispettare i limiti di consistenza complessiva degli anni precedenti.

Così come accoglie le nostre richieste il ripristino a regime delle procedure dei passaggi tra le Aree per il personale interno, non più limitato ad una vigenza temporanea e sperimentale e con percentuali di copertura fino al 50%. Restano però le criticità per la formulazione della norma che interviene sui criteri prevedendo una procedura comparativa mediante attribuzione di fasce di merito, basata sulla comparazione dei titoli e che non supera il vincolo del possesso del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno, vanificando l’esperienza professionale e le competenze acquisite.

Viene prevista l’istituzione di un’ulteriore Area per le posizioni di elevata specializzazione. Si tratta di una norma che per noi va riempita di contenuti in sede di rinnovo dei Contratti, evitando che possa configurarsi come un contenitore di nicchia e destinato ad inquadrare solo alcune professionalità o titolari di posizioni organizzative. È evidente che questa impostazione verrà da noi fortemente contrastata in quanto riteniamo invece che gran parte delle professionalità ora inquadrate nella terza area sono da inquadrare in detta Area.

Importante inoltre quanto previsto in materia di accesso alla dirigenza nella parte nella quale viene riservata una percentuale fino al 30 per cento dei posti disponibili al personale interno inquadrato nell’area apicale delle qualifiche funzionali da almeno 5 anni. In questo modo viene recepita una nostra rivendicazione, parte integrante della nostra proposta di nuovo Ordinamento professionale, che vede nella riscrittura delle Aree, nelle norme di primo inquadramento per il personale già in servizio, nello sblocco dei passaggi tra le aree che deve arrivare fino all’accesso alla dirigenza, il reale riconoscimento del diritto alla carriera e la valorizzazione delle competenze possedute e acquisite nel corso dell’attività lavorativa.

Molte ombre invece sulla parte relativa alle assunzioni temporanee dall’esterno di funzionari e alte professionalità. Per la natura precaria di detto rapporto di lavoro (3+2 anni), che sicuramente porrà poi il problema delle stabilizzazioni, per i titoli richiesti (iscrizione agli albi per i funzionari, dottorato di ricerca o esperienza triennale esterna in organismi della UE per le alte professionalità) che potrebbero predeterminare poi i requisiti di accesso alla nuova area contrattuale da definire nell’ambito del rinnovo del CCNL. Così come appare un’incursione legislativa non accettabile l’individuazione dei nuovi profili professionali in cui inquadrare i neoassunti, che lede l’autonomia negoziale e il delicato lavoro di riscrittura dell’ordinamento professionale.

Il rilancio delle Pubbliche amministrazioni necessita di un’operazione di largo respiro, che non si limiti a presumibili (ma non certi, visti i livelli economici previsti) ingressi temporanei solo nelle unità organizzative deputate all’attuazione del PNRR, o alla Giustizia, dove il modello di reclutamento è sempre precario e a termine, ma che rafforzi gli organici di tutte le Amministrazioni, ormai al collasso, per garantire i livelli di efficacia e di qualità che servono al Paese.

Da segnalare infine la norma che elimina il rilascio del nullaosta in caso di mobilità volontaria tra Amministrazioni limitandolo ai casi di carenza di organico superiore al 20 per cento nella posizione, a profili motivatamente infungibili, o a personale assunto da meno di tre anni. Anche in questo caso vi è il rischio che la norma alla fine produca effetti del tutto residuali dal momento che le casistiche di esclusione sono variegate e molteplici gli appigli a cui possono aggrapparsi le Amministrazioni cedenti.

Questi brevemente elencati sono i punti salienti del Decreto che hanno diretto riflesso sul rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti.

Infine, il DL non reca purtroppo alcuna norma tesa a favorire il pensionamento anticipato dei lavoratori che, dal 1 gennaio p.v., con la cancellazione di quota 100 e il recupero delle norme Fornero, si troveranno a subire gli effetti nefasti dello “scalone”, che per qualcuno vorrà dire cinque anni di servizio in più.

Ora, nel corso dell’iter parlamentare di conversione del Decreto in Legge, come FLP interverremo sulle commissioni parlamentari per far apportare tutte quelle modifiche necessarie a migliorare le parti che non ci convincono, e che possono essere di ostacolo al raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissi e che intendiamo poi cristallizzare all’interno dei nuovi CCNL del lavoro pubblico. A partire da quello delle Funzioni Centrali, il cui negoziato è ormai aperto e sul quale possono e debbono incidere le modifiche normative sopravvenute.

Roberto Cefalo

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF