Approvato in Senato, il testo del ddl Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni è atteso alla Camera in marzo per l’approvazione definitiva.
Un testo che Andrea Bottega, Segretario Nazionale NurSind, ritiene ancora lacunoso, specie nella tutela del lavoratore post aggressione.
Secondo il sindacalista, le aziende ospedaliere dovrebbero dotarsi di un’apposita polizza assicurativa per risarcire il lavoratore da eventuali danni subiti; una diretta e certa compensazione economica che non si limiti al comune iter dell’infortunio sul lavoro.
Ecco cosa prevede il testo approvato:
Art. 1 – definizione dell’ambito di applicazione del provvedimento, indicando quali soggetti interessati quelle professioni sanitarie e socio sanitarie individuate dalla legge Lorenzin (3/2018).
Art. 2 – istituzione dell‘Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.
Art. 3 – promozione da parte del Ministro della Salute di iniziative d’informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.
Art. 4 – modifica dell’articolo 583-quater del codice penale dove viene aggiunto un comma con il quale vengono estese le stesse pene previste nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale al Personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria nell’esercizio delle sue funzioni o a causa di esse nonché a incaricati di pubblico servizio nello svolgimento di attività di cura, assistenza sanitaria e di soccorso. Le pene consistono nella reclusione da 4 a 10 anni per lesioni gravi e da 8 a 16 anni per le lesioni gravissime.
Art.5 – introduce poi, tra le circostanze aggravanti comuni del reato, l’avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia
Art. 6 – prevede che i reati di percosse (articolo 581 c.p.) e lesioni (articolo 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre l’aggravante del fatto commesso con violenza o minaccia.
Art. 7 – viene fatto obbligo alle Aziende sanitarie di costituirsi parte civile nei processi di aggressione nei confronti dei propri esercenti le professioni sanitarie, socio-sanitarie o sociali nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 10 – sanzioni amministrative da 500 a 5.000 euro per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio sanitaria o di incaricati di pubblico servizio presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private.
In merito all’art. 2, Bottega ribadisce anche la necessità che l’Osservatorio, previsto tra le novità da introdurre, coinvolga i rappresentanti sindacali.
Dott.ssa Marialuisa Asta
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