Non c’è norma o contratto che obblighi un infermiere a mettersi alla guida di un mezzo di soccorso.
La mansione di autista non rientra nel profilo professionale dell’infermiere ed inoltre comporta una serie di rischi quali:
- Assenza copertura assicurativa: l’autista non è una figura sanitaria, e nello svolgerla per l’infermiere non sarebbe prevista dalla legge alcuna copertura assicurativa. Nessuna tutela quindi potrebbe essere prevista per l’infermiere che ha un infortunio sul lavoro, perché nonostante l’infortunio si verifichi durante l’orario di lavoro, la mansione ricoperta, ovvero quella di autista, è diversa da quella prevista per legge e regolamentata.
- Mancata Patente di servizio: in caso di infrazioni, incidenti gravi dovuti ad imperizia o negligenza ad essere sospesa o revocata sarebbe la patente personale.
- Omicidio stradale. La legge del 23 marzo 2016 introduce il reato di omicidio stradale, che prevede:
pene fino ai 4 anni di reclusione per incidenti provocati da manovre pericolose (eccesso di velocità, guida contromano, passaggio col rosso agli incroci, inversione di marcia su intersezioni, curve e dossi, alcuni tipi di sorpasso). Da 2 a 7 anni, quando la morte sia stata causata da violazioni non gravi al codice della strada. La pena aumenta della metà se muore più di una persona, fino a 18 anni. Revoca della patente: la nuova patente è revocata e non può essere conseguita prima di 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). In caso di fuga o nelle altre ipotesi più gravi, dovranno trascorrere almeno 30 anni dalla revoca.
L’emergenza di chi guida un mezzo di soccorso richiede velocità, sorpassi, il superamento del semaforo rosso all’intersezione. E non volendo prendere in causa l’incidente mortale che è l’ipotesi ultima, la nuova legge sull’omicidio stradale per le lesioni stradali prevede la reclusione da 3 a 5 anni e sospensione della patente per 5 anni.
Marialuisa Asta
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