A cura di NURSIND – Il sindacato delle professioni infermieristiche
Congedo straordinario legge 151/2001. Requisito convivenza.
D: Gentile redazione,
sono Aurelio, infermiere a tempo indeterminato in un’azienda di Roma. Vivo da solo in città, mentre mia madre disabile abita in una cittadina a pochi chilometri da Roma. Negli ultimi tempi le sue condizioni si sono aggravate, per questo volevo fare richiesta per ottenere il congedo straordinario D.Lgs. 151/2001: posso chiederlo anche in mancanza del requisito di convivenza con mia madre?
Aurelio, Roma
R: Il congedo straordinario per assistenza a familiari disabili, riconosciuto dall’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, è concesso anche ai figli non ancora conviventi con la famiglia. A chiarirlo è la Circolare Inps numero 49 del 5 aprile 2019.
Il requisito della convivenza non può considerarsi criterio indefettibile ed esclusivo: è quanto stabilito dall’Inps, che ha fatto sua la decisione della Corte Costituzionale n. 232/2018, la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 “nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni stabilite dalla legge, il figlio che, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ma che tale convivenza successivamente instauri, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, del padre e della madre, anche adottivi, dei figli conviventi, dei fratelli e delle sorelle conviventi, dei parenti o affini entro il terzo grado conviventi, legittimati a richiedere il beneficio in via prioritaria secondo l’ordine determinato dalla legge”.
Dott.ssa Marialuisa Asta
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