A cura di NURSIND – Il sindacato delle professioni infermieristiche
D: Posso usufruire dei giorni di congedo parentale retribuiti interamente, richiedendoli nuovamente al nuovo datore di lavoro?
Andrea, infermiere, Roma
R: Va premesso che la materia dei congedi parentali è disciplinata dall’art. 60 del CCNL comparto sanità 2019-21 e che la clausola contrattuale in parola deve essere interpretata ed applicata dall’amministrazione in coerenza con il quadro normativo così come delineato dal D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., sebbene con le specificazioni e le regole di miglior favore ivi indicate.
Chiarito ciò, il contratto prevede che nei “primi trenta giorni” di congedo parentale al lavoratore/lavoratrice spetta l’intera retribuzione (cfr. art. 60, comma 3 del CCNL citato). Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto – per ciascun figlio – una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza.
Marialuisa Asta
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