A cura di NURSIND – Il sindacato delle professioni infermieristiche
D: Durante la pandemia abbiamo adottato in reparto il turno di 12 ore giornaliere che ad oggi continuiamo a svolgere. Alla luce dell’articolo 86, comma 3 del CCNL 2016/2018, nelle unità operative con servizio attivo sulle 24 ore articolato su due turni di 12 ore ciascuno, vanno erogate le indennità su due o tre turni?
Fabiana, infermiera, Roma
R: L’intento delle nuove norme è stato quello di far cessare l’erogazione mensile delle indennità, di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 86 in questione, in presenza di prestazioni isolate e di consentire invece l’erogazione delle medesime indennità solo in presenza di una effettiva rotazione nei tre o due turni che si traduca in un numero sostanzialmente equilibrato di turni svolti di mattina, pomeriggio e notte (o di mattina e pomeriggio). E, al fine di meglio definire il concetto di “numero sostanzialmente equilibrato” dei turni, si è ritenuto utile individuare le percentuali di riferimento.
Ne consegue che l’Azienda, per individuare i turni minimi, potrà adottare la modalità di calcolo che ritiene più consona “in relazione al modello di programmazione dei turni adottato dall ‘Azienda o Ente” (come espressamente specificato nell’art. 86) purchè, applicando tale modalità, i suddetti requisiti generali enunciati nell’art. 86, commi 3 e 4, risultino comunque rispettati.
Pertanto, ad un servizio articolato in due soli turni di 12 ore ciascuno che copre anche la notte intera e riguarda un servizio attivo sulle 24 ore, si ritiene applicabile il comma 3 dell’art. 86 del CCNL in oggetto.
Resta inteso che per il lavoro notturno il CCNL prevede, in aggiunta, la relativa indennità di cui al comma 12 dello stesso art. 86.
Marialuisa Asta
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