
A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente pubblico in servizio presso un Ufficio con sede a Torino, appartenente all’ex comparto Enti Pubblici Non Economici. Vi chiedo se risulta possibile applicare l’istituto della reperibilità di cui all’art. 20 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018, nella fattispecie del lavoro a distanza.
Umberto, Torino
R: Il lavoro a distanza risulta disciplinato dal CCNL Comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022, al Titolo V, e si articola in due fattispecie: quella del lavoro agile e quella del lavoro da remoto.
La prima tipologia, quella del lavoro agile, è caratterizzata dall’assenza di precisi vincoli di orario e di luogo, ragione per la quale parrebbe esclusa dall’applicazione di quegli istituti contrattuali che necessitano di una misurazione esatta dell’orario di lavoro prestato o dell’effettuazione della prestazione lavorativa in un preciso momento.
A parere di chi scrive, ne conseguirebbe che il lavoro agile non possa considerarsi compatibile con tutte quelle attività che devono essere svolte in un preciso arco temporale prestabilito e che necessitano di essere definite in tali termini anche in ragione della loro remunerazione.
Di contro, il lavoro da remoto di cui alla previsione dell’articolo 41 del CCNL di che trattasi, potrebbe essere senza dubbio riconducibile alla tipologia del lavoro “a distanza” e infatti, in ragione della previsione del già citato articolo, al comma 1, può essere prestato anche con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.
Appare quindi possibile che l’opzione del lavoro a distanza risulti non incompatibile con l’istituto della reperibilità, anche in ragione del fatto che tale prestazione lavorativa possa essere richiesta in termini di preciso orario di svolgimento, il che di fatto ne quantificherebbe l’esatta durata.
Elio Di Grazia
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