A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso la sede di Taranto. Vorrei avere informazioni in merito ai permessi di studio relativi all’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018.
In particolare, vi chiedo se tali permessi sono fruibili anche per lo svolgimento di tirocini o stages richiesti per il completamento del proprio piano di studi.
Grazie.
Guido, Taranto
R: In premessa occorre fare presente che tale istituto – quello dei permessi per il diritto allo studio – è definito all’art. 46 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, con lo scopo precipuo di consentire ai dipendenti interessati il prosieguo del loro percorso di studi conseguendo un ulteriore titolo – di studio – rispetto a quello posseduto.
Appare evidente come l’istituto contrattuale di che trattasi debba essere utilizzato al fine di frequentare corsi che siano tesi al rilascio di titoli di studio riconosciuti dal vigente ordinamento e in diretta connessione alla frequenza dei relativi esami.
In tale contesto appare logico ricomprendere quei programmi di natura didattica, parte integrante del percorso di studi legati al conseguimento del titolo, proposti da specifici Enti formativi e la cui caratteristica potrà essere connessa a parti di natura teorica affiancate a fasi di formazione pratica attraverso stages e tirocini che dovranno venire ricompresi nel monte ore di cui al già citato art. 46 del CCNL in parola.
E’ appena il caso di segnalare come il personale interessato alla fruizione di tali permessi dovrà essere agevolato in presenza di orario di lavoro articolato su turni, non potrà essere obbligato al lavoro straordinario né al lavoro in giorni festivi o di riposo settimanale.
Elio Di Grazia
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