A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente del Comparto Funzioni Centrali e vi chiedo come si possa disciplinare il seguente caso: pur recandomi in ufficio, non ho volutamente registrato la mia presenza in servizio, né in entrata né in uscita, mediante uno dei mezzi automatici messi a disposizione dall’Amministrazione di appartenenza.
Arturo, Torino
R: Riteniamo che quanto posto abbia un carattere prettamente disciplinare e che, quindi, al fine di inquadrarne ulteriormente gli ambiti, occorra richiamare due articoli del CCNL Comparto Funzioni Centrali inerenti a tale problematica.
Il primo è l’art. 62, comma 4, lett. c) con cui si prevede la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni in caso di “assenza ingiustificata dal servizio” mentre il secondo è l’art. 24, comma 1 con cui si prescrive che “il rispetto dell’orario di lavoro è assicurato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatico”.
Ciò detto e fermo restando il potere disciplinare dell’Amministrazione di appartenenza, riteniamo utile illustrare i seguenti princìpi di diritto evidenziati nel tempo dalla giurisprudenza, al fine di fornire un quadro giuridico utile al caso prospettato:
– i controlli delle presenze dei dipendenti effettuati tramite sistemi automatici marcatempo sono legittimi e non vìolano lo Statuto dei Lavoratori – Legge n. 300/1970, che com’è noto si applica anche ai pubblici dipendenti – poiché hanno lo scopo non già di verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma di tutelare i beni del patrimonio aziendale ovvero ad impedire comportamenti illeciti (vedasi specifica sentenza della Cassazione);
– tutti i dipendenti sono tenuti all’obbligo di registrazione delle ore di entrata e di uscita dal luogo di lavoro, mediante la timbratura di un cartellino personale cd. “badge” (vedasi specifica sentenza del Consiglio di Stato).
Essendo chiaro che il datore di lavoro abbia il diritto di controllare le presenze giornaliere del proprio personale, appare altrettanto chiaro che l’atteggiamento del dipendente connesso al rifiuto della timbratura del cartellino concretizzi un’ipotesi di violazione disciplinare che potrà essere successivamente valutata in ragione della gravità del comportamento posto in essere oppure reiterato da parte del dipendente stesso.
Elio Di Grazia
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