A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente del Comparto Funzioni Centrali ed ho necessità di un chiarimento relativamente al regime applicabile in materia di orario di lavoro. In particolare vorrei sapere qual è il numero massimo di ore di lavoro giornaliero a cui essere assoggettati. Quanto sopra in ragione del fatto che il precedente contratto Ministeri, e istituti connessi, indicava nelle nove ore la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero, comprese le ore di lavoro straordinario. Preciso di avere difficoltà su queste problematiche con la mia Amministrazione in quanto di piccole dimensioni, se pure autonoma.
Luigi, Roma
R: In esito a quanto richiesto, occorre partire dalla lettura dell’articolo 17, comma 2, del vigente CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016/2018, nel quale si evidenzia come il precedente limite di nove ore sia stato superato facendo esplicito riferimento – e quindi recependolo – al disposto dell’articolo 4, comma 4 del d.lgs. 66/2013 in materia di orario di lavoro. In particolare, l’articolo 17 esplicita che “la durata dell’orario di lavoro non può superare la media delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario, calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi”.
Lo stesso CCNL all’articolo 7, comma 6, lettera q, prevede che l’individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi, l’arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, è oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede ed i relativi criteri di adeguamento sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale.
Relativamente alle lamentate difficoltà sulle problematiche di che trattasi e più in generale su quelle relative al personale, la invito a prendere contatti con la nostra struttura sindacale se presente presso la sua amministrazione oppure contattando la Segreteria Generale FLP.
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