A cura di FGU – Federazione Gilda Unams
D: Sono una docente di scuola secondaria con contratto a tempo indeterminato, volevo sapere se si può usufruire dei tre giorni di permesso retribuito per lutto anche per il suocero ed entro quanto tempo dall’evento luttuoso.
Elisabetta, Napoli
R: L’art. 15 comma 1 CCNL 29/11/2017 stabilisce che il personale della scuola ha diritto a 3 giorni di permesso retribuito per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado. Spettano, pertanto, i permessi per il suocero che è affine di 1° grado. I permessi possono essere fruiti anche in maniera non continuativa per ciascun evento luttuoso. Il Contratto non dispone nulla in merito al lasso di tempo entro cui fruire dei tre giorni, tuttavia un’indicazione in merito è stata fornita dall’Aran in risposta ad un quesito:
“Seppure il CCNL scuola non stabilisca un limite temporale entro cui utilizzare i 3 giorni concessi al dipendente avente diritto, dispone comunque, l’utilizzo non oltre un ragionevole lasso di tempo dall’evento stesso in considerazione dello stretto collegamento tra il permesso e il fatto luttuoso, che ne costituisce il presupposto giustificativo”.