
A cura di FGU – Federazione Gilda Unams
D: I docenti della scuola superiore sono obbligati a sorvegliare gli studenti durante le loro assemblee?
Alessandra, Lecce
R: Per i docenti delle scuole superiori durante le assemblee d’istituto degli studenti non sussiste un obbligo di sorveglianza.
Infatti, di seguito viene sintetizzata la normativa a riguardo:
- Art. 13 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione)
Sottolinea che alla assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico o un suo delegato, solo i docenti che scelgano di farlo, senza alcun obbligo.
- Nota del Ministero dell’Istruzione (n. 4733/1996)
Ribadisce che, nelle assemblee, la sorveglianza è affidata agli stessi studenti.
Riguardo alle responsabilità della scuola bisogna sottolineare che l’art. 2048 del Codice Civile, che attribuisce ai “precettori” la responsabilità per i danni causati dagli studenti durante il periodo di vigilanza, non si applica alle assemblee di istituto.
La nota ministeriale del 26 novembre 2003 (prot. n. 4733/A3) chiarisce che i docenti devono solo verificare le presenze, senza alcun obbligo di vigilanza diretta. Questa indicazione è stata confermata da diverse sentenze, tra cui:
- Tribunale di Cagliari (2007)
- Tribunale di Avezzano (2011)
- Corte d’Appello dell’Aquila (2013)
Tali pronunce ribadiscono che la responsabilità della sorveglianza non ricade sui docenti durante le assemblee studentesche.
Simone Capraro
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