A cura di FGU – Federazione Gilda Unams
D: Salve, sono un docente in servizio nella scuola primaria e vi pongo la seguente domanda: posso essere costretto a supplire un collega assente, nel medesimo istituto, nella scuola dell’infanzia
Stefano, Verona
R: Il docente con contratto nella scuola primaria, non può essere obbligato a svolgere supplenze nella scuola dell’infanzia del medesimo istituto.
Alcuni dirigenti scolastici richiamano il comma 85 dell’art. 1 della Legge 107/2015, che però si riferisce a supplenze tra gradi, non ordini differenti.
Normativa di riferimento:
- Comma 1 Articolo 2013 del Codice Civile: “Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.”
- Comma 1 Articolo 62 del d.lgs. n. 150 del 2009: Il lavoratore deve svolgere le mansioni per cui è stato assunto, quelle equivalenti nell’area di inquadramento o superiori.
Pertanto, il dirigente non può obbligare un docente della primaria a sostituire colleghi dell’infanzia.
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