Il Piano interesserà circa 50mila lavoratori con contratto a tempo determinato con almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, negli ultimi otto anni.
Il piano sarà articolato sul triennio 2018-2020 al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato ed interesserà tutte le pubbliche amministrazioni, anche quelle territoriali.
La Circolare della Funzione Pubblica precisa che le amministrazioni potranno, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che successivamente alla data del 28 Agosto 2015 abbia prestato servizio, anche per un solo giorno, con contratti a tempo determinato o risulti titolare di un contratto flessibile (es. una collaborazione coordinata e continuativa) presso l’amministrazione che procede all’assunzione. Il piano straordinario è rivolto ai soggetti che abbiano maturato alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Per i lavoratori a tempo determinato è necessario, inoltre, risultare già selezionato dalla medesima amministrazione con procedure concorsuali.
Le procedure concorsuali riguarderanno procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga i seguenti requisiti.
Dal piano straordinario sarà escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, alle Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli enti pubblici di ricerca e per il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dei quali resta confermata la normativa già contenuta nella legge 208/2015 (che ha disposto l’efficacia dei contratti a tempo determinato sino al 31 dicembre 2018 al fine dell’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e sino al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile) nonchè per i comuni che in ciascuno degli anni del quinquiennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica.