Luci e ombre dello strumento. La richiesta va presentata all’ultimo ente al quale si versano i contributi e la pensione è pagata dall’Inps con un solo assegno, pari alla somma delle varie quote, che poi richiede a ogni gestione interessata la sua parte
Alla fine, dopo nove mesi di ritardo, l’annuncio è arrivato: la circolare sull’estensione del cumulo contributivo gratuito delle pensioni è pronta e nelle prossime ore sarà operativa. La norma, che ha l’obiettivo di valorizzare la cosiddetta “contribuzione mista” frutto di carriere discontinue, è entrata in vigore con l’ultima legge di Bilancio e consente ai lavoratori di accorpare i contributi versati nell’arco della propria vita lavorativa a enti diversi dall’Inps o tra diverse gestioni o casse previdenziali, senza oneri a suo carico. Eppure, a nove mesi dall’approvazione della manovra, non si è ancora provveduto all’applicazione dell’articolo che estende la platea dei lavoratori che, a partire dal 1 gennaio 2017, possono chiedere l’applicazione del cumulo dei periodi assicurativi, consentendo anche l’accesso alla pensione anticipata. Tra i problemi, il fatto che ogni Cassa ha un proprio regolamento e utilizza criteri di accesso e metodi statistici diversi per il calcolo della pensione.
Questo ritardo ha fatto sì che molti lavoratori, contando sulla novità introdotta, abbiano presentato le dimissioni, ma siano rimasti senza né stipendio né pensione, perché la loro domanda è rimasta in stand by. Da qui l’incontro, a metà settembre, del presidente dell’Inps con una delegazione del Comitato Cumulo e Casse professionali promosso da Marco Nicoletti, Paola Muraro e Donato de Caprariis, ma anche le interrogazioni al ministro del Lavoro Giuliano Poletti da parte dei senatori del gruppo Ala-ScAntonio Scavone e Giuseppe Compagnone e del deputato della Lega Nord Roberto Simonetti. Nei giorni scorsi il presidente dell’Inps Tito Boeri ha annunciato che il documento è stato predisposto dall’istituto previdenziale sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal ministero del Lavoro sentite le Casse dei professionisti ed è stato poi rinviato al ministero per l’approvazione che lo renderà operativo.
LE NOVITÀ – Già dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2013 i lavoratori possono scegliere, oltre all’onerosa ricongiunzione, anche tra totalizzazione e cumulo, istituti entrambi gratuiti, ma con alcune differenze. Il cumulo, dunque, già rappresenta da tempo un’opzione al momento della richiesta di pensione di vecchiaia, di inabilità o per superstiti. Sono state però introdotte alcune novità. In primis è stato eliminato il vincolo che finora non consentiva di accedere al cumulo a chi non aveva raggiunto almeno 20 anni di contribuzione, quindi il diritto alla pensione, in una delle gestioni da sommare. Inoltre, sarà consentito utilizzare questo strumento anche per accedere alla pensione anticipata. Quindi a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, indipendentemente dall’età anagrafica. Tra le novità più importanti, però, c’è la possibilità di sommare i contributi di periodi non coincidenti versati anche nelle casse di previdenza dei liberi professionisti, oltre che nelle gestioni Inps (lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata), nell’ex Inpdap (lavoratori pubblici). In questo modo per il lavoratore sarà più semplice raggiungere i requisiti minimi di accesso alla pensione e non si perderà nulla di quanto versato ai fini del calcolo dell’importo dell’assegno previdenziale.
Insomma il cumulo somma i vantaggi degli altri due strumenti perché consente di sommare i contributi ai fini del diritto alla pensione (come avviene per la ricongiunzione), ma senza alcun trasferimento della contribuzione da una gestione previdenziale all’altra, mentre l’assegno viene liquidato pro quota da ciascuna gestione (come avviene per la totalizzazione). Niente paura per chi ha già fatto richiesta di ricongiunzione a pagamento o totalizzazione. Nel primo caso, se il cumulo risulta più conveniente, si può chiedere entro il 31 dicembre il rimborso di quanto versato. Chi, invece, aveva già fatto domanda di totalizzazione (senza che il procedimento si sia ancora concluso), può revocare la domanda e presentare quella di cumulo. In generale la richiesta va presentata all’ultimo ente al quale si versano i contributi e la pensione è pagata dall’Inps con un solo assegno, pari alla somma delle varie quote, che poi richiede a ogni gestione interessata la sua parte.
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