Una delibera della sezione del Lazio della Corte dei Conti conferma il “tassativo divieto” di consulenza ai titolari di pensione nelle Pubbliche amministrazioni
Le Pubbliche amministrazioni non possono affidare incarichi di consulenza ai pensionati. Il “tassativo divieto” è stato ribadito dalla Corte dei conti del Lazio sulla scorta dell’orientamento della giurisprudenza già applicata negli ultimi anni, in una delibera in cui si rafforza il principio per il quale “il personale in quiescenza delle pubbliche amministrazioni” può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.
La delibera della Corte dei Conti
La delibera della Corte dei conti arriva in risposta a un parere richiesto dal sindaco del Comune di Cassino e riprende il Decreto legislativo n.95 del 6 luglio 2012, introdotta per la revisione della spesa pubblica e limitare i costi delle Pa, che all’articolo 5 impone il divieto di “attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza“, nelle amministrazioni dello Stato, nelle Regioni, nelle Province nei Comuni e nelle Autorità indipendenti, come la Consob, in generale tutte quelle previste nel Testo unico del pubblico impiego e quelle rientranti nel conto economico consolidato della Pa dell’Istat.
Il criterio sotto la normativa è di favorire il ricambio generazionale in una Pubblica amministrazione italiana in cui lavorano, secondo i dati Istat, circa 100mila pensionati, dei quali 80mila soltanto nell’Istruzione e nella Sanità: stando alla rilevazione dell’Ente di statistica, aggiornata al 2021, a livello nazionale l’età media dei pensionati che dichiarano di essere ancora occupati supera i 69 anni e nel 78,4% dei casi si tratta di uomini.
Un livello di età in linea con gli ultimi dati dell’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, secondo i quali quattro dipendenti pubblici su dieci hanno un’età compresa tra i 50 e i 59 anni, mentre il 16 per cento è un over 60.
Le attività concesse
La delibera diretta al primo cittadino di Cassino, rispondeva alla richiesta se fosse possibile o meno conferire un incarico temporaneo, straordinario e a titolo oneroso, al responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente in pensione, e se la prestazione si potesse considerare solamente come una semplice condivisione dell’esperienza maturata dall’ex funzionario e non come una consulenza.
Secondo quanto affermato dai giudici contabili, sulla base della legge, chi riceve un assegno di pensione nelle Pa può svolgere soltanto attività di formazione e ricoprire ruoli che non prevedono mai compiti di dirigenza e direzione.
“La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario, rispetto al dettato normativo” si legge nella delibera della Corte dei conti, che in altre pronunce recenti, come anche due circolari risalenti al 2014 e al 2025, ha circoscritto il divieto ritenendo che non possa estendersi ad esempio ad “attività di mera condivisione” come la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto”.
I giudici hanno ricordato, infine, di fare riferimento in ogni caso all’oggetto dell’incarico nel valutare se rientri o meno nel divieto. Sono esclusi dall’applicazione di questa norma, ad esempio, incarichi retribuiti di consulenza alle persone collocate in quiescenza relativi a progetti del Pnrr gestiti da Pa, come Regioni ed enti locali.