Andrea Carlino Martedì, 19 Settembre 2017
Sulle ore eccedenti il precario non ha chance. Si tratta – sottolinea Italia Oggi nel consueto inserto dedicato al mondo della scuola – di uno degli effetti dell’organico dell’autonomia.
Unificando i codici delle scuole dello stesso ordine e grado di cui si compongono gli istituti di istruzione superiore e istituti comprensivi ha cancellato i limiti di accesso alle ore eccedenti per i docenti interni della stessa istituzione scolastica.
Pertanto, a partire da quest’anno, le ore eccedenti riguardanti gli spezzoni fino a 6 ore dovranno essere proposti anche ai docenti che insegnano in scuole diverse. Un esempio.
Se un istituto superiore è composto da classico e scientifico (che fino all’anno scorso avevano codici diversi ai fini della mobilità) e le ore eccedenti risultano nel liceo classico, a tali ore potranno aspirare anche i docenti del liceo scientifico. Ciò vale anche in riferimento a comuni diversi. La preclusione permane, invece, se le ore eccedenti risultino nei corsi serali. Pertanto, qualora la disponibilità delle ore eccedenti risulti presso il corso serale, queste ore possono essere assegnate solo ai docenti che lavorano in tale corso.
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