Il provvedimento punta a regolamentare e rendere più facile la donazione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione per renderne più facile la donazione. Oggi infatti, la normativa pone troppi paletti e nei fatti le donazioni sono poche e i nostri chirurghi vanno in Francia, Germania, Austria a seguire dei corsi. Previsto il consenso per la donazione, istituzione di un elenco di Centri di riferimento. Servirà però un regolamento Miur, Salute, Interno, previa intesa in Stato-Regioni, per dare attuazione alla norma. Il testo approvato in sede legislativa dalla XII Commissione. IL TESTO
29 GEN – Regolamentare la pratica della dissezione dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, è questo l’obiettivo principale del disegno di legge a prima firma dell’attuale viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, approvato oggi in via definitiva dalla Commissione Affari Sociali riunita in sede legislativa. Ricordiamo che il provvedimento era stato già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 aprile.
Il testo di Sileri è stato adottato dalla Commissione come testo base e ha assorbito una proposta di legge in materia a prima firma Andrea Mandelli (FI).
“Un grande passo in avanti per la scienza e, in molti casi, una valida alternativa alla sperimentazione sugli animali”. Così Rosa Menga, deputata del MoVimento 5 Stelle e relatrice della proposta di legge commenta l’approvazione. “Sono particolarmente soddisfatta del risultato conseguito. Questa legge rappresenta da oggi uno strumento fondamentale per migliorare la formazione dei medici e stimolare l’avanzamento della ricerca attraverso lo studio dei cadaveri umani. Contemporaneamente, è da sottolineare come grazie al provvedimento sul ‘post mortem’ si vada anche nella direzione di ridurre progressivamente la pratica della sperimentazione animale. La strada, dunque, è quella che il MoVimento 5 Stelle ha sempre percorso e che continuerà a percorrere: sostegno alla ricerca scientifica, ma anche rispetto per gli animali. In una sola parola: progresso”, conclude Menga.
La legge si compone di 10 articoli. In sintesi si prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti debba essere redatta nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l’Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT.
La revoca al consenso può essere effettuata in qualsiasi momento. A differenza della legge sulle DAT, però, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario (facoltativamente anche un sostituto del fiduciario) a cui spetta l’onere di comunicare al medico che accerta il decesso l’esistenza del consenso. Per ottimizzare l’utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l’entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all’obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.
L’articolo 2 prevede la promozione di iniziative di informazione, da parte del Ministro della salute, nel rispetto di una libera e consapevole scelta. Le iniziative, dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni sulla donazione del corpo post mortem a fini di ricerca, di formazione e studio, devono essere realizzate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. Da parte loro, le regioni e le aziende sanitarie locali dovranno adottare iniziative volte a: a) diffondere tra i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e tra i medici delle strutture sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza delle disposizioni in materia; b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione presso le amministrazioni comunali e anche attraverso le organizzazioni di volontariato, una corretta in formazione sull’utilizzo del corpo umano e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.
L’articolo 3 dispone, al comma 1, che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia redatta in una delle forme previste dalla legge sulle DAT. Si prevede poi esplicitamente che la dichiarazione di consenso all’utilizzo post mortem del proprio corpo o dei tessuti sia consegnata all’azienda sanitaria di appartenenza, cui spetta l’obbligo di conservarla e di trasmetterne telematicamente i contenuti informativi alla Banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), istituita presso il Ministero della salute.
La revoca del consenso alla donazione post mortem può essere effettuata dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità richieste per la sua espressione. La revoca deve essere comunicata all’azienda sanitaria di appartenenza che la trasmette alla banca dati DAT. Nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impediscono di procedere alla revoca del consenso nelle forme previste, questa potrà essere espressa con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.
Dovrà essere indicato obbligatoriamente un fiduciario e, facoltativamente, un’eventuale figura del sostituto del fiduciario. Al fiduciario spetta l’onere di comunicare l’esistenza del consenso specifico al medico che accerta il decesso; il sostituto subentra nei compiti del fiduciario in caso di morte o di sopravvenuta incapacità di quest’ultimo, nonché nel caso di oggettiva impossibilità per il fiduciario di svolgere tempestivamente il proprio ruolo. Sia il fiduciario sia l’eventuale suo sostituto devono essere persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere. L’accettazione della nomina, da parte di ciascuno di essi, avviene attraverso la sottoscrizione della suddetta dichiarazione di consenso; è sempre possibile revocare la propria accettazione, con atto scritto, che è comunicato al disponente. L’incarico dato loro può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento (con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione).Per i minorenni, il consenso all’utilizzo del corpo o dei tessuti post mortem deve essere manifestato da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ovvero dai tutori oppure dai soggetti affidatari; la revoca può essere espressa anche da uno solo dei soggetti summenzionati.
L’articolo 4 istituisce i centri di riferimento per la conservazione e l’utilizzazione dei corpi dei defunti. I Centri sono individuati – dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni -, fra le strutture universitarie, le aziende ospedaliere di alta specialità e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs). Le attività dei centri di riferimento che richiedono il ricorso al corpo di cadavere o ai suoi organi o tessuti devono essere conformi ai progetti di ricerca scientifica per i quali il Comitato etico indipendente territorialmente competente abbia rilasciato parere favorevole. L’attività chirurgica di formazione, laddove in linea con i percorsi didattici dei centri di riferimento autorizzati, può essere invece svolta previa autorizzazione da parte della sola direzione sanitaria della struttura di appartenenza.
L’articolo 5 prevede l’istituzione (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica), presso il Ministero della salute, dell’Elenco nazionale dei Centri di riferimento. L’Elenco, consultabile sul sito internet del Ministero, dovrà essere costantemente aggiornato, in modo da consentire al medico che accerti il decesso l’individuazione del centro di riferimento (competente per territorio) a cui il medesimo debba comunicare la notizia della morte del disponente. Il centro di riferimento, acquisita, mediante la Banca dati DAT, la prova del consenso espresso, provvede al prelievo del corpo del defunto, dandone notizia all’azienda sanitaria di appartenenza del disponente.
L’articolo 6 dispone che I centri di riferimento siano tenuti a restituire la salma alla famiglia in condizioni dignitose entro dodici mesi dalla consegna. Gli oneri per il trasporto del corpo, dal momento del decesso fino alla sua restituzione, le spese relative alla tumulazione, nonché le spese per l’eventuale cremazione sono a carico dei centri medesimi, che provvedono nell’ambito delle risorse destinate ai progetti di ricerca.
L’articolo 7 afferma che l’utilizzo del corpo umano, di parti di esso, o dei tessuti post mortem non può avere fini di lucro e destina alla gestione dei centri di riferimento suddetti le eventuali donazioni di denaro effettuate da privati per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica mediante uso dei corpi dei defunti (compresa l’ipotesi di risorse derivanti da una donazione diretta ad un progetto di ricerca, nell’ambito del quale si ricorra all’uso di corpi di defunti).
L’articolo 8 demanda la definizione delle norme attuative ad un regolamento governativo, da adottarsi, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge. Con tale regolamento si provvede a:
– stabilire le modalità e i tempi della gestione delle salme (comunque non superiori a 12 mesi) e prevedere che si proceda alla sepoltura dei corpi di cui non sia stata richiesta la restituzione;
– definire le modalità di comunicazione tra i centri di riferimento e l’ufficiale di stato civile;
– stabilire le cause di esclusione di utilizzo dei corpi;
– prevedere disposizioni di raccordo con l’ordinamento dello stato civile;
– definire la disciplina delle iniziative di informazione.
L’articolo 9 reca le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
E infine l’articolo 10 dispone l’abrogazione dell’articolo 32 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore (di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592).
Giovanni Rodriquez
FONTE: QUOTIDIANO SANITA’ (LINK: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=80771)
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