Con la sentenza n. 2947/2018 del 11.10.2018, il Tribunale di Palermo, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Marino, ha accertato il diritto di una docente, partecipante alla fase B1 della mobilità 2016, assistita dagli avvocati Marco Lo Giudice e Roberta Lomeo, a essere trasferita in una delle sedi assegnate inspiegabilmente a docenti di fasi successive e peraltro con punteggi inferiori.
Perentorio e puntuale il giudizio del Tribunale secondo cui «non risulta spiegabile [..] per quale ragione parte ricorrente sia stata scavalcata nella scelta della sede da soggetti che partecipavano alle successive fasi B2, B3 e C e che avevano addirittura pure un punteggio inferiore al suo; il MIUR ha ammesso solo in parte il fatto, giustificandolo con conciliazioni effettuate in altri Ambiti Territoriali, ma appare evidente che il convenuto – unico su tutto il territorio nazionale – non può operare conciliazioni in pregiudizio di docenti aventi diritto al posto oggetto delle medesime e non può che subire le conseguenze negative del proprio errore, senza che ciò comporti una rimodulazione generale delle risultanze della mobilità, visto che la sentenza è vincolante solo per le parti ed ha per oggetto un diritto soggettivo della parte ricorrente nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro».
A risultare quindi compromessa dall’esito del giudizio espresso dal Tribunale sono risultate le discusse procedure di conciliazioni adottate postmobilità 2016, in favore dei docenti partecipanti alla fase C, evidentemente, perché concluse in violazione dell’ordine di priorità sui posti disponibili che il contratto integrativo aveva attribuito ai docenti delle fasi precedenti (su tutti i docenti di fase B1).
Si tratta di una sentenza che ristabilisce sia l’ordine nell’assegnazione delle sedi promesso “sulla carta” dalla contrattazione integrativa vigente al tempo, sia il valore preminente del principio del merito.
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