TRATTAMENTO DIVERSO
Infatti, quello che hanno fatto notare i ricorrenti in questo caso è proprio il fatto che viene attribuito diverso peso del servizio pre-ruolo nelle varie scuole rispetto al servizio di pre-ruolo nelle paritarie. Al primo è attribuito un punteggio, riporta anche Il Sole 24 Ore, al secondo no (nelle scuole paritarie conterebbe solo il servizio di ruolo). E quindi, i giudici del consiglio di Stato hanno censurato la precedente sentenza del Tar che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Prima di tutto i giudici amministrativi di secondo grado hanno ricordato che queste controversie rientrano nella giurisdizione amministrazione; e, poi, andando nel merito, hanno evidenziato che il ricorso presenta “apprezzabili elementi di fumus” e che la “mancata valutazione del servizio pre-ruolo compromette l’attività didattica” esercitata dall’appellante.
Il Consiglio di Stato, pertanto, ha ribaltato la posizione del T.A.R. ritenendosi competente (o meglio in possesso della giurisdizione) per decidere anche sulle questioni della mobilità dei docenti. Secondo il Consiglio di Stato, infatti, “risulta impugnato un atto di macro-organizzazione ad efficacia generale e applicabile nell’intero territorio nazionale in base al quale sono gestiti i trasferimenti dei docenti, mentre i singoli trasferimenti, avvenuti nell’ambito di un piano generale per la più corretta e razionale copertura di tutti i posti tuttora vacanti nell’organico delle varie istituzioni scolastiche, si pongono quali meri atti attuativi dell’impugnata ordinanza ministeriale, con conseguente configurabilità di correlative situazioni di interesse legittimo devolute alla cognizione del giudice amministrativo”.
Ne consegue che l’ordinanza del 10 novembre 2017 sospende la sentenza impugnata e accoglie l’istanza formulata precedentemente in primo grado.
L’importanza della pronuncia del Consiglio di Stato risiede nel fatto che, dopo numerose sentenze dei singoli tribunali, che hanno senza dubbio “fatto giurisprudenza”, arriva adesso un riconoscimento nazionale. Ovvero, fanno notare i legali Delia e Bonetti che hanno seguito il caso, questa decisione mira ad incidere a livello nazionale sulle Ordinanze Ministeriali di mobilità 2016 e 2017. Il Giudice amministrativo, difatti, è l’unico che può annullare gli atti ministeriali con effetto erga omnes mentre il Giudice del Lavoro può solo disapplicarli per il singolo docente.
LE SENTENZE SONO A FAVORE DEL PRE-RUOLO DELLE PARITARIE
A titolo di esempio,una delle ultime sentenze che abbiamo riportato a tal proposito, è quella del Tribunale di Salerno, che riconosce il diritto di un docente assunto a tempo indeterminato a cui non è stato riconosciuto il punteggio del servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie ai fini delle operazioni di mobilità. Il docente con il punteggio delle scuole paritarie avrebbe infatti ottenuto un posizionamento migliore per i trasferimenti, in base anche alle sue preferenze.
Di conseguenza, il Tribunale di Salerno, prendendo come riferimento l’art.2, comma 2 del dl 255/2001, che sancisce la completa equiparazione dei servizi statali e paritari, ha “ordinato alle Amministrazioni convenute di assegnare alla ricorrente la sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità e all’ordine di preferenza territoriale espresso”.
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