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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Milleproroghe. Pronto il testo per il Consiglio dei ministri. Ecco le proroghe di interesse sanitario

Esteso al 2020 il riparto della quota premiale per quelle Regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti. Per Aifa possibilità di bandire per il 2020 concorsi per dirigenti sanitario biologi, e completare la procedura per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi. Proroga di 18 mesi dei termini previsti dalla manovra 2019 per consentire ai medici privi della specializzazione richiesta, di operare nelle reti delle cure palliative. Per l’iscrizione negli elenchi speciali delle professioni sanitarie ci sarà tempo fino al 30 giugno 2020 e poi proroga al 1° gennaio 2021 per direttiva UE su sperimentazione animale. IL TESTO

19 DIC – Viene anticipata al 1° gennaio 2021 la proroga su quanto previsto dalla direttiva europea sulla sperimentazione animale. Questa, per la sanità, l’unica novità introdotta nel testo del Decreto Milleproroghe pronto per l’esame in Consiglio dei ministri. Confermate tutte le altre misure già anticipate nei giorni scorsi per la sanità.

Ecco quanto quanto previsto dall’articolo 5 sulla proroga dei termini in materia di salute.

1. Modificando l’articolo 2, comma 67-bis, della legge Finanziaria 2010, si estende anche al 2020 il riparto della quota premiale per quelle Regioni che hanno istituito una Centrale regionale per gli acquisti e l’aggiudicazione di procedure di gara per l’approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un determinato importo.

2. Si prorogano a tutto il 2020 i termini per consentire all’Aifa sia di poter bandire la procedura concorsuale relativa ai dirigenti sanitari biologi, sia di completare la procedura per il reclutamento di 10 dirigenti amministrativi di II fascia.

3. Si proroga al 1° gennaio 2022 quanto previsto dalla direttiva europea sulla sperimentazione animale. Questa proroga consentirebbe ai soggetti interessati di sviluppare approcci alternativi idonei a fornire lo stesso livello, o un livello superiore, di informazioni rispetto a quello ottenuto nelle procedure che usano animali. L’applicazione del divieto di autorizzare nuovi progetti di ricerca su sostanze d’abuso, si spiega nella relazione, impedirà all’Italia di proseguire le ricerche in un settore di particolare interesse per la collettività e che rappresenta un costo ingente per la sanità pubblica.

4. Proroga di 18 mesi il termine inizialmente previsto dalla manovra 2019 per le idoneità dei medici operanti nelle reti delle cure palliative. ll testo della manovra prevedeva che, al fine di garantire il rispetto della legge sull’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore, e il rispetto dei Lea, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno ritenuti idonei ad operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate medici sprovvisti dai requisiti previsti dal decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 (relativi alle equipollenze) e che alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2019 sono già in servizio presso queste reti e rispondono a tutti questi requisiti:
a) possesso di un’esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative acquisita nell’ambito di strutture ospedaliere, residenziali-hospice e Ucp domiciliari accreditate per l’erogazione delle cure palliative con il Ssn;
b) un congruo numero di ore professionali esercitate e di casistica assistita corrispondente ad almeno il 50% dell’orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato;
c) l’acquisizione di una specifica formazione in cure palliative conseguita attraverso l’Educazione continua in medicina, ovvero master universitari in cure palliative, ovvero corsi organizzati dalle Regioni per l’acquisizione delle competenze di cui all’accordo tra Stato e Regioni del 10 luglio 2014.

Il legislatore aveva previsto che l’istanza per ottenere la prescritta certificazione dovesse essere presentata alla Regione competente entro il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, ossia entro il 1° luglio 2020. Però, si spiega nella relazione, lo scheme di decreto attuativo è pronto per l’invio all’esame della Conferenza Stato Regioni per l’acquisizione dell’intesa. Da qui la richiesta di prorogare il termine previsto di 18 mesi, facendolo decorrere, non dall’entrata in vigore della legge, ma dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo in fase di definizione.

5. Proroga al 30 giugno 2020 il termine per l’iscrizione all’elenco speciale delle professioni sanitarie istituite dalla legge Lorenzin. Dal nuovo maxi ordine è stato segnalato al Ministero della Salute che la piattaforma informativa per l’iscrizione ai predetti elenchi speciali è stata resa operativa solo a decorrere dallo scorso 1° ottobre, riducendo così la possibilità di iscriversi a soli 3 mesi dalla scadenza inizialmente fissata dalla legge 3/2018. Inoltre, la procedura valutativa viene definita “complessa” e risulterebbe quindi incompatibile con i soli 3 mesi a disposizione. Da qui la proposta di proroga al prossimo giugno.
Giovanni Rodriquez

FONTE QUOTIDIANO SANITA’ (LINK: http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=79903);

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