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GLI ESPERTI RISPONDONO

Manovra. Allarme del Servizio Bilancio del Senato: “Sottostimate le coperture per l’abolizione del superticket e pericolo indebitamento per acquisto apparecchiature diagnostiche per i medici di famiglia”

Dai dati del sistema tessera sanitaria, le entrate teoricamente ascrivibili al superticket dovrebbero essere pari a 573 mln. In manovra, invece, si dispone una copertura pari a 554 mln considerando le regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro è stata già sostituita da misure alternative. “Sembrerebbe più corretto prendere sempre a riferimento il gettito atteso dall’entrata che ora si sopprime” E sulle apparecchiature: “Potrebbero registrarsi accelerazioni dei flussi di cassa rispetto ai tendenziali a legislazione vigente, con conseguenti effetti in termini di indebitamento e fabbisogno”. IL DOSSIER

12 NOV – I fondi per il superamento del superticket potrebbero essere stati sottostimati, quelli per l’edilizia sanitaria non contengono una modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi riportato solo all’interno della relazione tecnica che non rappresenta una fonte normativa. E ancora, il finanziamento per le apparecchiature ai medici di medicina potrebbero generale possibili effetti in termini di indebitamento e fabbisogno, e le misure sulla tracciabilità delle deduzioni non quantificano gli effetti derivanti dalla possibilità di continuare a pagare in contanti le spese sanitarie.

Questi i principali dubbi sul disegno di legge di Bilancio, attualmente all’esame della V Commissione, sollevati dal Servizio di Bilancio del Senato.

Ma procediamo con ordine nell’analisi del disegno di legge.

Articolo 9 (Edilizia sanitaria)
Si fa qui presente che dal dispositivo non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, riportata soltanto dalla relazione tecnica, che non rappresenta una fonte normativa. “Si ricorda che all’incremento dello spazio programmatorio stabilito dalla norma in esame devono far seguito il riparto delle risorse tra le regioni, la sottoscrizione degli accordi di programma nei limiti delle disponibilità di bilancio e l’iter di realizzazione delle opere (procedure di gara, aggiudicazione, effettuazione dei lavori), in quanto il trasferimento delle risorse dal bilancio dello Stato alle regioni avviene sulla base dello stato di avanzamento dei lavori”.

Articolo 54 (Abolizione della quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)
Innanzitutto nel dossier si prende atto che dei dati presentati dalla relazione tecnica, desunti dal sistema tessera sanitaria, “si rileva che, attualmente le entrate teoricamente ascrivibili al superticket dovrebbero essere pari a 573 milioni di euro circa, essendoci 57,3 milioni di ricette. Invece si dispone la copertura pari a 554 milioni di euro”. Questo minor valore “è dovuto alla scelta compiuta dalla relazione tecnica di effettuare la stima per le regioni per le quali la quota fissa dei 10 euro è stata sostituita da misure alternative nell’ambito della specialistica ambulatoriale (Piemonte, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) o farmaceutica (Basilicata), prendendo a riferimento il minor valore tra il gettito effettivo rilevato dal flusso tessera sanitaria sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale e farmaceutica e quello derivante dall’applicazione dei 10 euro sulle ricette di specialistica ambulatoriale rilevate dal flusso tessera sanitaria nel 2018”.

“Ciò ha comportato per le sole regioni Piemonte e Lombardia – si spiega – l’utilizzo del minor gettito derivante dalle misure alternative con una differenza al ribasso di circa 20 milioni. Tuttavia, non sono chiare le ragioni di tale scelta posto che sembrerebbe più corretto prendere sempre a riferimento il gettito atteso dall’entrata che ora si sopprime e non gli eventuali scostamenti derivanti dalle misure alternative considerato pure che tali misure avrebbero dovuto invece essere ‘equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario’ (cfr. L. 296/2006, co. 796, lett. p-bis))”.

Inoltre, “si rileva inoltre che l’abolizione del fondo previsto dal comma 804 della legge 205/2017 priverà le regioni delle corrispondenti risorse pari a 60 milioni che erano state destinate nel 2018 per 48 milioni in rapporto alla quota di accesso al fabbisogno sanitario standard e per 12 milioni come parziale compensazione dello scostamento tra il gettito teorico del superticket e il gettito effettivo derivante dalle misure alternative adottate dalle regioni. Poiché resta garantito il finanziamento complessivo del Fsn, come da ultimo definito dall’articolo 1, comma 514, della legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145 del 2018), che non viene modificato, non sembrerebbe corretto scontare le minori spese derivanti dall’abolizione del fondo citato, atteso che resta comunque a carico del bilancio statale l’onere di garantire ai Ssr le somme finora erogate ricorrendo, appunto, al fondo in questione. Inoltre, per i profili di quantificazione va considerato che le stime si fondano solo sull’ultimo anno mentre invece andrebbero valutate anche le tendenze generali sulle ricette di specialistica e i possibili effetti di ampliamento delle prestazioni dovuti proprio all’eliminazione del superticket”.

Articolo 55 (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale)
Per prima cosa il Servizio di Bilancio osserva che, in rapporto alla numerosità dei medici di medicina generale e alla loro suddivisione in studi singoli ed associati, dalla relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell’Enpam risultano iscritti nel 2017 al Fondo medicina generale 71.422 medici, cifra considerevolmente più elevata di quella riportata nella relazione tecnica (46.243), anche se in essa vanno inclusi i pediatri di libera scelta per i soggetti fino a 14 anni di età”.

Inoltre,  si rileva che alla norma non sono ascritti effetti nel prospetto riepilogativo dei saldi. “Pur disponendosi l’utilizzo di somme già stanziate, si osserva che la tipologia di intervento in esame (l’acquisizione di macchinari da studio medico e non di macchinari ospedalieri come TAC, RMN ecc., per i quali è ragionevole attendersi tempi più estesi per l’espletamento delle relative procedure) e il fatto che si provveda su risorse ad oggi non ancora ripartite fra le regioni inducono ad ipotizzare che potrebbero registrarsi accelerazioni dei flussi di cassa rispetto ai tendenziali a legislazione vigente, con conseguenti effetti in termini di indebitamento e fabbisogno”.

Articolo 85 (Tracciabilità delle detrazioni)
Nel merito della stima, spiega il Servizio di Bilancio del Senato, “andrebbe verificata la cifra di 3,2 miliardi indicata dalla relazione tecnica che parrebbe riferita all’ammontare delle detrazioni per oneri (al 19%) sostenuti complessivamente dai contribuenti che evidentemente corrisponderebbero a circa 16,8 miliardi di euro. La questione merita un approfondimento, atteso che dalla pubblicazione del Mef in merito alle statistiche sulle dichiarazioni fiscali – analisi dei dati Irpef – anno di imposta 2017 risulta che l’ammontare degli oneri detraibili al 19% è pari a circa 30 miliardi. La stima inoltre non quantifica gli effetti derivanti dalla possibilità di continuare a pagare in contanti le spese per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché per fruire delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, senza perdere il diritto alla detrazione. In relazione a tale segmento non dovrebbero prodursi effetti di recupero di gettito”.

Giovanni Rodriquez – 12 novembre 2019

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