La Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 25-02-2020) 19-08-2020, n. 17314 affronta il caso di un contenzioso che riguarda delle domande proposte da alcuni ricorrenti appartenenti al personale docente o A.T.A., finalizzate alla condanna del Ministero al risarcimento dei danni per la abusiva stipula di plurimi contratti di lavoro a termine e per non esser stata loro riconosciuta, stante la natura a tempo determinato dei rapporti intercorsi, la progressione stipendiale per anzianità di servizio maturata nel tempo. I giudici dividono la questione della stabilizzazione da quella della progressione economica.
Il diritto a non essere discriminati
Per i giudici è evidente la differenza sussistente tra l’azione di adempimento per il riconoscimento delle differenze retributive consequenziali alla maturazione dell’anzianità di servizio nella consecuzione dei rapporti a termine tra le parti e la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; se, pertanto, la sopravvenuta stabilizzazione, sulla base del citato orientamento giurisprudenziale, tacita la pretesa risarcitoria, essa non può comportare l’assorbimento della pretesa retributiva, esercitata in modo indipendente ed autonomo. Confermando sul punto il principio, anch’esso ampiamente consolidato, secondo cui “nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l’anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell’attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato” (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”.
Concludendo che è da considerarsi come errata la reiezione della domanda pronunciata dalla Corte territoriale sul presupposto del venire meno del diritto per effetto della stabilizzazione.
Il diritto alla progressione economica è autonomo rispetto a quello della stabilizzazione
Per i giudici il diritto alla progressione economica in quanto ne ricorrano gli altri presupposti, è autonomo dal diritto al risarcimento da illegittima reiterazione dei contratti a termine e la stabilizzazione ha semmai l’effetto di comportare, per il periodo successivo ad essa, il ricalcolo dell’anzianità di servizio (a fini giuridici ed economici) in base ai criteri stabiliti, quanto al personale docente, da Cass. 28 novembre 2019, n. 31149 e, quanto al personale A.T.A., da Cass. 28 novembre 2019, n. 31150, ma certamente non fa venire meno i diritti retributivi maturati anteriormente per effetto dell’anzianità di servizio stessa”.