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GLI ESPERTI RISPONDONO

Docente part time: è esonerato dalle attività collegiali che si svolgono in giorni diversi da quelli in cui insegna? Sentenza

Il docente assunto con contratto a tempo parziale (cd. part time) è obbligato a svolgere le attività funzionali all’insegnamento, di natura collegiale, attraverso le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in ipotesi di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale pure quando la convocazione sia disposta in giorni della settimana che non corrispondono a quelli deputati all’insegnamento.

La vicenda

La Corte d’Appello respingeva l’appello interposto da una docente a tempo indeterminato con contratto part time, avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato il ricorso, proposto nei confronti del MIUR, del competente Ufficio Scolastico Regionale, e dell’Istituto interessato, volto ad ottenere l’accertamento del diritto a prestare le attività funzionali all’insegnamento nelle sole giornate di attività lavorativa previste dal contratto individuale di lavoro, con conseguente divieto al rettore dell’Istituto di richiedere quelle prestazioni in giorni esclusi dall’orario a tempo parziale. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 7320 del 14.03.2019), nel ritenere infondato il ricorso, ha chiarito la questione del rapporto tra prestazione lavorativa del docente part time e partecipazione alle attività collegiali.

La dimensione collegiale della funzione docente

La contrattazione collettiva (articolo 38 CCNL 1995) considera le peculiarità della funzione docente, volta a “promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici (…)” che presenta, per l’effetto, anche una dimensione collegiale, che si affianca a quella individuale, in quanto è a livello collegiale che i docenti “elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti pedagogico-didattici, il progetto di istituto, adattandone l’articolazione alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio economico e culturale di riferimento”.

Gli obblighi di lavoro

Non si esauriscono nell’attività di insegnamento, ma si estendono a tutte le attività funzionali rispetto alla prima, che comprendono (articolo 29 CCNL 2007):

  • programmazione,
  • progettazione,
  • ricerca,
  • valutazione,
  • documentazione,
  • aggiornamento e formazione, che comprende:
  • la preparazione dei lavori degli organi collegiali,
  • la partecipazione alle riunioni,
  • l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Le attività collegiali

Le parti collettive (articolo 29 CCNL 2007) nel disciplinare gli obblighi di lavoro del personale docente, hanno distinto le attività funzionali all’insegnamento in:

  • individuali:
  • preparazione delle lezioni e delle esercitazioni,
  • correzione degli elaborati,
  • rapporti individuali con le famiglie;
  • collegiali:
  • partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti per un totale di 40 ore annue,
  • partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione con un impegno di massima non superiore alle 40 ore annue,
  • svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione.

La disciplina del tempo parziale

Da ultimo dettata dall’articolo 39 del CCNL 29.11.2007, risente delle peculiarità proprie della funzione docente, in quanto le parti collettive, per le attività diverse dall’insegnamento in senso stretto hanno stabilito che:

  • il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo”,
  • nell’applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”.

Solo la partecipazione ai consigli di classe è ridotta proporzionalmente

L’ordinanza ministeriale del 23 luglio 1997, intervenuta a disciplinare la materia in quanto alla stessa le parti collettive avevano rinviato, prevede che il docente part time è tenuto ad assicurare le attività funzionali all’insegnamento e che, quanto alle attività collegiali, solo quella prevista dall’articolo 42, comma III, lettera b), ossia la partecipazione ai consigli di classe, è soggetta a riduzione proporzionale commisurata all’orario di insegnamento stabilito. Consegue che la riduzione dell’attività di insegnamento si può riflettere sulle attività funzionali individuali ma non su tutte quelle collegiali, in quanto l’apporto che il docente a tempo parziale risulta chiamato a dare in seno al collegio dei docenti, per la natura dei compiti a quest’ultimo assegnati, è del tutto sovrapponibile a quello richiesto al docente a tempo pieno, e non può subire una riduzione proporzionata al minor orario di lavoro assegnato.

Il contesto costituzionale ed europeo

. La Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia hanno evidenziato che la disciplina del part time deve realizzare un contemperamento fra le esigenze del datore di lavoro e quelle dei lavoratori, con la conseguenza che, se da un lato la flessibilità deve essere incentivata, impedendo forme di discriminazione, dall’altro rilevano “esigenze organizzative, tecniche o produttive che possono imporre modifiche della posizione lavorativa ovvero del regime temporale della prestazione” (Corte Cost. n. 224/2013 e Corte UE 15.10.2014).

La mancanza della clausola di flessibilità

La ricorrente ha sostenuto che nel contratto individuale non era stata inserita la clausola di flessibilità, indispensabile per consentire al datore la variazione della collocazione temporale della prestazione: la Cassazione ha ritenuto che tale doglianza non tiene conto delle peculiarità del rapporto di impiego pubblico contrattualizzato, la cui disciplina è dettata dal contratto collettivo che vincola il datore di lavoro pubblico, impedendo allo stesso di riservare al dipendente un trattamento diverso da quello previsto dalla contrattazione, anche se di miglior favore (Cass. S.U. n. 21744/2009).

Il principio enunciato

“Il personale docente del comparto della scuola assunto con contratto a tempo parziale, sulla base delle disposizioni dettate dai CCNL 4.8.1995, articolo 46, 24.7.2003, articolo 36, e 29.11.2007, articolo 39, nonché’ dall’O.M. 23.7.1997, articolo 7, ha l’obbligo di svolgere le attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, di cui all’articolo 42, comma 3, lettera a) CCNL 1995, articolo 27, comma 3, lettera a) CCNL 2003, articolo 29, comma 3, lettera a) CCNL 2007, con le stesse modalità previste per i docenti a tempo pieno e, in caso di part time verticale o misto, è tenuto a partecipare all’attività collegiale anche se la convocazione e’ disposta in giorni della settimana non coincidenti con quelli stabiliti per l’insegnamento”.

FONTE: ORIZZONTE SCUOLA (LINK: https://www.orizzontescuola.it/guida/docente-part-time-e-esonerato-dalle-attivita-collegiali-che-si-svolgono-in-giorni-diversi-da-quelli-in-cui-insegna-sentenza/)

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