Bruxelles – I lavoratori del pubblico impiego hanno sempre diritto a godere delle proprie ferie previste. Ristrettezze di bilancio ed esigenze di conti non sono una giustificazione valida per non retribuire le ferie eventualmente non godute, tanto che se il lavoratore che non ha potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni, questi ha diritto a un’indennità finanziaria. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea, con una sentenza di diritto del lavoro che investe l’UE ma ancor più l’Italia.
Il caso giunto all’attenzione dei giudici di Lussemburgo riguarda un dipendente pubblico che lavorato presso il comune di Copertino (Lecce). Avendo rassegnato le dimissioni per accedere alla pensione anticipata, l’impiegato ha chiesto il versamento di un’indennità finanziaria per i 79 giorni di ferie annuali retribuite non goduti nel corso del rapporto di lavoro. Versamento non avvenuto in ragione dell’ordinamento italiano, che non prevede un simile possibilità.
Il diritto nazionale dovrà cambiare, poiché la Corte di giustizia dell’UE conferma che, ai sensi della direttiva del 2003 nota come ‘orari di lavoro’, “il diritto dell’Unione si oppone a una normativa nazionale che vieta di versare al lavoratore un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite non goduti” qualora tale lavoratore ponga fine volontariamente al suo rapporto di lavoro.
Non solo. A Lussemburgo viene sancito il diritto-dovere di godere dei giorni di riposo. “Il diritto dei lavoratori alle ferie annuali retribuite, ivi compresa la sua eventuale sostituzione con un’indennità finanziaria, non può dipendere da considerazioni puramente economiche, quali il contenimento della spesa pubblica”. Conti in disordine, dunque, non possono essere rimessi in ordine con i piani ferie. Una precisazione che riguarda l’intero settore pubblico, non solo quello comunale.