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GLI ESPERTI RISPONDONO

Come stabilizzare il personale Ssn dopo il decreto Rilancio: ecco il vademecum delle Regioni

Nuovo documento messo a punto dalle Regioni per dare il via alle procedure indicate nel decreto Rilancio per sanare le posizioni lavorative dei precari Ssn: più tempo e stabilizzazioni estese anche al personale professionale, tecnico e amministrativo e non solo sanitario. IL DOCUMENTO.

24 SET – Più tempo (fino a fine 2020 e non solo a fine 2018 e 2019) per stabilizzare i precari e la stabilizzazione non si riferisce più solo a medici, infermieri e personale sanitario, ma a tutto il personale dirigente e non dirigente del Ssn.

Questo il senso del nuovo documento messo a punto dalle Regioni per dare il via alle procedure indicate nel decreto Rilancio per sanare le posizioni lavorative dei precari Ssn.

Inoltre, per sanare la carenza di personale sanitario che durante la pandemia è risultata evidente, sono valide le procedure concorsuali indette fino a fine 2019 in generale per PA e in questo rinvio gli enti del Ssn possono riservare il 50% dei posti disponibili al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altri rapporti di lavoro flessibile.

Le Regioni sottolineano nel loro documento che il riferimento al 31 dicembre 2019 è una ”sanatoria” nei confronti di tutte quelle amministrazioni che avevano indetto le procedure nello stesso anno nonostante il limite del 31 dicembre 2016 fissato dalla legge 208/2015, poi prorogato al 31 dicembre 2018 dal Dlgs 75/2017.

“Considerato che la norma fa riferimento all’ ‘indizione’ delle procedure – spiegano però le Regioni –  si ritiene che non autorizzi le amministrazioni interessate a procedere alla riapertura nell’anno 2020 dei termini di partecipazione alle selezioni bandite negli anni precedenti”.

Ovviamente però le procedure hanno un paletto: le regioni devono avere predisposto il piano sui fabbisogni di personale previsto sempre dalla legge 208/2015 che deve aver ricevuto valutazione positiva dal Tavolo di verifica degli adempimenti, del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea e del Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del regolamento previsto dal DM 70/2005 di revisione degli ospedali.

Le modifiche apportate dal decreto Rilancio tuttavia escludono la possibilità prima prevista  di conteggiare nelle procedure di stabilizzazione per il triennio 2020-2022 per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico e nel biennio 2020-2021 per il restante personale i periodi di anzianità di servizio o contratto flessibile maturati oltre gli otto anni precedenti e che sarebbero stati invece conteggiabili, se posseduti al 31 dicembre 2017, senza le modifiche del decreto Rilancio.

E ovviamente mentre prima il riferimento era al solo personale sanitario, ora il riferimento al personale dirigenziale e non dirigenziale del Ssn, fa ritenere alle Regioni che destinatario delle disposizioni in materia di stabilizzazioni sia tutto il personale Ssn, compresi i dirigenti dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo.

24 settembre 2020

FONTE: QUOTIDIANO SANITA’ (lINK: https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=88211)

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