Il TAR del Lazio ha accolto con la sentenza n. 0774/2020 il ricorso da parte della segreteria provinciale di Roma NurSind in merito alla negazione da parte dell’ASL Roma 3 sulla fornitura del DVR relativo all’U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale G.Grassi di Ostia.
Il DVR consiste nel Documento di Valutazione dei Rischi dove sono riportati i rischi per i dipendenti derivanti dall’attività svolta all’interno dell’azienda. Il responsabile del DVR è il datore di lavoro il quale a seguito di una valutazione, attua un preciso piano di prevenzione e protezione con l’obiettivo di eliminare, o quantomeno ridurre, le probabilità di situazioni pericolose. Il riferimento normativo per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008, il quale stabilisce anche pesanti sanzioni per chi non rispetta quest’obbligo.
La richiesta di accesso agli atti da parte di NurSind, avviene a seguito di ripetute denunce
in merito all’ostruzione delle uscite di emergenza dell’U.O.C. Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale G.Grassi di Ostia dovuta alla presenza di posti letto di fortuna.
Il Servizio Psichiatrico del Grassi è una delle problematiche e criticità più gravose e delicate del territorio della Asl Roma 3 ove la presenza di letti in soprannumero collocati anche nel corridoio allo scopo di soddisfare la continua richiesta di ricoveri è una costante, destando perplessità a causa dell’inadeguatezza dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi a partire dall’assenza di strumenti suppellettili.
Lo scenario descritto, aggravato ancor di più dalla scarsità delle risorse umane compromette la sicurezza dei lavoratori all’interno del reparto stesso. Alle denunce da parte dell’O.S. scrivente non ha fatto seguito alcun riscontro da parte dell’Azienda Sanitaria, costringendo la segreteria provinciale NurSind di Roma a chiedere l’accesso al DVR in maniera tale da poter agire a tutela della salute dei lavoratori controllando l’attuazione del documento da parte del datore di lavoro.
Considerata l’illegittimità della condotta reticente da parte dell’ASL Roma 3 in merito alla concessione del citato DVR, la segreteria provinciale NurSind ha perseguito la causa tramite ricorso al Tar del Lazio il quale ha sostenuto il diritto dell’organizzazione sindacale alla presentazione dell’istanza di accesso “diretta a verificare se il posizionamento dei posti letto nel corridoio, in prossimità delle uscite di emergenza, dell’Unità organizzativa Complessa– Servizio Psichiatrico di diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero sia conforme al Documento di Valutazione dei rischi predisposto dal datore di lavoro” nonché “funzionale alla tutela dei lavoratori rappresentanti dalla organizzazione sindacale ricorrente “.
Il TAR ha, inoltre, ordinato all’azienda Asl Roma3 di consentire nel termine di 30 giorni dalla sentenza, l’accesso al DVR a NurSind Roma, stabilendo il diritto di accesso agli atti, laddove sia diretto alla tutela della categoria rappresentante.
Il datore di lavoro ha l’obbligo quindi, sempre secondo quanto sancito dal TAR di “analizzare ed individuare con il massimo grado di specificità tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’intero dell’azienda e all’esito deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione rischi all’interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute dei lavoratori”
Un ulteriore risposta, data da NurSind, il quale ancora una volta conferma di schierarsi a tutela della categoria Infermieristica adoperandosi attraverso il principio di legalità e perseveranza.
Di Marco Piergentili
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