La FLP informa che il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 12 aprile 2017, n. 1705, ha stabilito che, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.
Il caso ha riguardato degli agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, che hanno agito in primo grado per l’accertamento di spettanze retributive (compenso per le corrispondenti ore di straordinario prestate, nonché il risarcimento del danno da usura psicofisica patito ovvero – in via subordinata – la determinazione dell’indennità supplementare dovuta sulla base dei vigenti accordi sindacali di categoria) a loro dire dovute dall’Amministrazione della giustizia per lo svolgimento di attività lavorativa nei giorni ordinariamente destinati al riposo settimanale, in periodi di tempo ricompresi fra il 2004 e il 2012. A sostegno della propria pretesa, gli istanti hanno richiamato il pregresso indirizzo del Consiglio di
Stato (cfr. ex plurimis le sentenze 8 marzo 2012, n. 1342, e 10 dicembre 2012, n.6322).
Il T.a.r. per la Lombardia, sez. I, investito delle controversie, le ha definite con altrettante sentenze di reiezione, avverso le quali gli originari ricorrenti sono insorti con gli appelli esaminati dal Consiglio di Stato.
Con ordinanza 27 aprile 2015, n. 2062, la Sezione IV del Consiglio di stato– riuniti i giudizi ai soli fini dell’incidente – ha sollevato questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta (art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 [“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”], secondo cui: “…L’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l’articolo 11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non dà diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero. Sono fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”).
Con sentenza 10 giugno 2016, n. 132, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Sezione nei termini sopra esposti ed ha valutato l’intervento legislativo contestato dotato di reale portata interpretativa, per avere avuto il compito di dirimere un’incertezza (cita Cass. civ., sez. lavoro, 7 giugno 2011, n. 12318) e di fissare uno dei possibili significati da attribuire alla norma originaria (nel senso che lavoro straordinario prestato in giorno festivo sia solo quello che eccede il normale orario di servizio giornaliero e non l’orario settimanale) e non lesivo di un legittimo affidamento dei consociati, che non sussisterebbe a fronte della riscontrata ambiguità di
formulazione del dettato normativo.
All’udienza pubblica del 6 aprile 2017 del Consiglio di Stato, gli appelli sono stati chiamati e trattenuti in decisione, confermando la riunione degli stessi– a norma dell’art. 70 c.p.a. – per la loro evidente connessione oggettiva e, in parte, soggettiva, ed i Magistrati della Sezione IV hanno affermato che:
- Come già rilevava la ricordata ordinanza di rimessione, l’applicazione della normativa sopravvenuta – di cui la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità – non può che “portare alla reiezione della pretesa attorea, per ragioni altre e assorbenti rispetto a quelle addotte dal giudice di prime cure”. A seguito di tale normativa, infatti, il computo del lavoro straordinario deve farsi con riguardo alla quantità di lavoro prestata nell’ambito della
singola giornata (criterio c.d. “verticale”) e non secondo l’eccedenza oraria settimana per settimana (criterio c.d. “orizzontale”).
- Di conseguenza, allo stato attuale della legislazione, lo svolgimento di attività lavorativa in giorni festivi fa sorgere solo il diritto al riposo compensativo e non fonda una pretesa di carattere patrimoniale a titolo di compenso per lavoro straordinario.
- Osserva la Corte costituzionale che “la previsione risulta così coerente con l’assetto complessivo del trattamento retributivo del lavoro prestato in giornata festiva, il quale favorisce la fruizione del riposo compensativo rispetto alla monetizzazione della prestazione effettuata”.
- In conclusione, gli appelli riuniti sono infondati e vanno perciò respinti con conferma delle sentenze impugnate, fermo restando il diritto degli appellanti di adire, a tutela dei propri interesse, anche giurisdizioni sovranazionali.
Considerate le oscillazioni giurisprudenziali, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.
Roma 15 maggio 2017
Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF