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anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

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28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

LA CORTE COSTITUZIONALE ACCOGLIE IL RICORSO DELLA FLP SULLA LEGGE PINTO

Con Sentenza n. 88 depositata il 26/04/2018 dichiara ammissibili i ricorsi in pendenza di procedimento presupposto. Illegittimità costituzionale dell’art. 4.

DOPO LO SBLOCCO DEI CONTRATTI COLLETTIVI UN’ALTRA GRANDE VITTORIA
DELLA FLP. I DANNI PER LA IRRAGIONEVOLE DURATA DEL PROCESSO SI
POSSONO CHIEDERE ANCHE SE IL GIUDIZIO TROPPO LUNGO NON È ANCORA
CONCLUSO. ACCOLTO IL RICORSO PATROCINATO DALLA FLP.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 88 del 26 aprile 2018 ha dichiarato la
illegittimità costituzionale dell’art. 4 della Legge 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”) nella
parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione per la eccessiva durata di
un giudizio, possa essere proposta in pendenza di esso, cioè quando il processo non è
ancora finito.
La questione era stata portata alla attenzione della Corte Costituzionale dalla
Corte di Cassazione nell’ambito di un giudizio patrocinato dalla FLP per numerosi suoi
iscritti, assistiti e difesi dagli Avvocati Stefano Viti, Michele Lioi e Michele Mirenghi.
I ricorrenti avevo adito la Corte di appello di Perugia, chiedendo l’indennizzo per
la eccessiva durata di un ricorso al TAR iniziato nel 1997 e conclusosi solo nel 2013.
La Corte di Appello di Perugia aveva, tuttavia, respinto il ricorso sul presupposto
che, al momento della sua proposizione, il provvedimento emesso dal TAR non era
ancora diventato definitivo.
Con la sentenza n. 88/2018 la Corte Costituzionale ha statuito che “nonostante
l’invito rivolto da questa Corte, con la sentenza n. 30 del 2014, il legislatore non ha
Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche pag. 2
rimediato al vulnus costituzionale precedentemente riscontrato e che, pertanto l’art. 4
della legge n. 89 del 2001 va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui
non prevede che la domanda di equa riparazione, una volta maturato il ritardo possa
essere proposta in pendenza del procedimento presupposto”.
Si tratta di una sentenza “rivoluzionaria” che adegua finalmente la legge Pinto ai
principi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, rendendo esperibile il ricorso
per equa riparazione alla sola condizione della eccessiva durata del processo, anche se
questo non si è ancora concluso con un provvedimento definitivo.
La FLP, unitamente agli avvocati Viti, Lioi e Mirenghi, esprimono la propria
soddisfazione per la decisione del Giudice delle Leggi, che sanziona l’inerzia del Governo
e del Parlamento nell’adeguare il ricorso per equa riparazione ai principi
dell’ordinamento europeo.

La causa andrà ora riassunta davanti alla Corte di Cassazione, che non potrà non
fare giustizia e così concedere l’indennizzo e comunque revocare l’odiosa sanzione di
mille euro irrogata dalla Corte di Appello a ciascuno dei ricorrenti.
Grande soddisfazione esprime anche il Segretario Generale della FLP, Marco
Carlomagno: “La Consulta ci ha dato ragione ancora una volta. Dopo una battaglia
pluriennale finalmente i danni per la irragionevole durata di un processo si potranno
chiedere anche a giudizio non ancora concluso”. Ma soprattutto, conclude Carlomagno,
“si tratta di una doppia vittoria. Non solo per i nostri ricorrenti, ai quali quindi potrà
essere concesso l’indennizzo, ma anche per i ricorsi futuri.
L’ UFFICIO STAMPA FLP

 

Notfl2718_allegato1_Sentenza-Corte--Cost-88-2018

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