confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

Quota 41 Precoci… prima scadenza 15 luglio 2017

Prot. n. 0156/FLP17                                                              Roma, 04 luglio 2017

NOTIZIARIO N°11

Quota 41 Precoci…

prima scadenza 15 luglio 2017

Da circa 6 mesi avevamo preannunciato l’avvio di iniziative approvate dal Governo per il pensionamento anticipato, ma non rese finora operative.

Dalla meta di giugno finalmente siamo partiti. Infatti, con circolare n. 99, 100 e 103, l’INPS dispone le modalità per una sospirata accelerazione.

Con il presente notiziario parliamo della Quota 41 (41 anni di contribuzione, in luogo dei 42 anni e 10 mesi per i maschi e 41 anni e 10 mesi per le donne) per i lavoratori precoci che vengono trattati con la circolare n. 99 del 16.6.2017 (che si allega integralmente) e di cui si danno le notizie più importanti.

Premesso che la prima scadenza per la domanda di “ADESIONE” è il 15 luglio 2017, si chiarisce che sono considerati “lavoratori precoci”  – e quindi possono usufruire del pensionamento anticipato con quota 41 – coloro i quali hanno lavorato effettivamente prima dei 19 anni di età, maturando almeno 12 mesi di contribuzione. I contributi figurativi non valgono, mentre sono validi gli stessi per la pensione anticipata, anche cumulando gratuitamente i contributi fra le varie casse.

Scaduto il termine del 15 luglio, l’INPS dovrà comunque considerare le domande pervenute entro il 30 novembre a condizione che siano rimaste risorse economiche per detta misura.

La domanda va presentata telematicamente all’INPS che ne rilascia ricevuta con l’annotazione della data e dell’ora. Ma questa non è ancora la domanda vera e propria di pensione ma quella di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio.

Le condizioni per il riconoscimento della Quota 41 possono essere maturate a tutto il 31.12.2017 e l’INPS dovrà riconoscere tutte le condizioni entro il 15 ottobre 2017 e dopo il lavoratore potrà presentare domanda di pensione.

I lavoratori interessati, in sintesi, per godere del beneficio in questione, oltre ad avere almeno 12 mesi di contributi per lavoro effettivamente svolto precedenti al raggiungimento del 19° anno di età, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

  • stato di inoccupazione da un trimestre successivo alla conclusione del periodo di percezione della disoccupazione;
  • assistenza al momento della richiesta e da almeno sei mesi, al coniuge, persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ai sensi della legge 104/92;
  • riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
  • essere lavoratori dipendenti da almeno sei anni in maniera continuativa cui alle attività gravose di cui all’allegato E della legge di bilancio 2017 (es. infermieri, netturbini, etc..) oppure aver lavorato negli 10 anni per almeno sette anni in attività usuranti di cui al D.Lgs 67/11 (es. turni notturni, autisti..)

Seguirà notiziario per l’APE Social.

 

 

Il Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF