È atteso per la prossima settimana il voto sugli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia al Decreto Milleproroghe. Grande attesa in particolare per l’emendamento che riguarda la mobilità triennale dei docenti.
Esso stabilisce che il vincolo triennale di permanenza del docente presso la stessa istituzione scolastica, ove ha svolto il periodo di prova, si applica a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2024/2025, invece che dall’anno scolastico 2023/2024, come previsto dalla disciplina vigente.
Ciò in considerazione della necessità – nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento con il nuovo sistema introdotto dalla riforma del DL n. 36/2022 – di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025.
La modifica è motivata dalla necessità di garantire un avvio regolare dell’anno scolastico 2024/2025, in attesa della conclusione delle procedure di reclutamento riformate dal DL n. 36/2022. La proposta non influisce sulle disposizioni relative ai docenti di sostegno assunti in via straordinaria, come previsto dal decreto-legge n. 44/2023.
Vincolo triennale per docenti neoassunti
La Legge che stabilisce il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti entra nel Contratto
L’art. 30 afferma
Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) a livello nazionale:
a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge;
Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo oggi delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.
Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.
Ricordiamo che l’ultimo CNNI sulla mobilità non era stato sottoscritto dai sindacati in attesa di quanto avrebbe potuto essere inserito nel Contratto.
Deroghe al vincolo
- Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità, a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;
- durante i tre anni di blocco, i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.
- Il nuovo CCNL 2019/21 inoltre prevede una deroga per chi ha figli inferiori di 12 anni nonché per i caregivers previsti dall’art. 42 del D.lgs. 151/01 e per chi fruisce dell’art. 21 della legge n. 104/92.