L’INPS, con la Circolare numero 79 del 2 maggio 2017, interviene nuovamente sul tema delle certificazioni di malattia, precisando in maniera stringente gli obblighi che ad esse sono collegati, anche in caso di riduzione del periodo di prognosi riportato nel certificato attestante la temporanea incapacità lavorativa per malattia
In particolare l’Istituto previdenziale specifica che la comunicazione telematica dei certificati è obbligatoria per i medici titolati, riservando la possibilità di ricorso alla forma cartacea nei soli casi di impedimento tecnico/logistico.
Risulta infatti che spesso, ancora, i certificati di malattia vengano prodotti nella vecchia forma cartacea anche in assenza di tali impedimenti. Di fatto questo comporta un inadempimento da parte del medico certificante che, se reiterato, può costituire ragione di provvedimento disciplinare e finanche di licenziamento o decadenza della convenzione.
Inoltre, nella Circolare dell’INPS (Clicca), si specifica come il rientro anticipato al lavoro dalla malattia debba essere perimenti certificato (in questo caso certificando la guarigione), prima che il lavoratore riprenda servizio.
Questo in virtù della duplice funzione che la certificazione ricopre nell’evento di malattia: da un lato giustifica l’assenza dal lavoro del prestatore malato, dall’altro istituisce in capo a questi il diritto a percepire l’indennità erogata dall’ente previdenziale.
Il rientro anticipato al lavoro, così come l’insorgere o il protrarsi di una malattia, incidono su entrambi questi elementi, da cui la conseguenza della necessità di certificazione anche in caso di rientro anticipato al lavoro.
Dall’INPS inoltre un monito anche alle aziende, che incorrono in inadempienza riguardo alle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro laddove ammettano anticipatamente in servizio personale che, già in stato di malattia, non presenti prima della decorrenza della convalescenza prevista un certificato di avvenuta guarigione.
Viene anche ricordato che, in capo al lavoratore che rientri in servizio anticipatamente senza previa certificazione di guarigione, l’INPS applicherà la sanzione prevista per l’assenza alla visita medica di verifica, che varia tra il 50 e il 100 per cento dell’indennità erogata dall’Ente per ciascuna giornata.
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