A distanza di oltre due mesi dall’entrata in vigore della nuova norma (art.1, comma 292 L. 1979/2023), INPS ha pubblicato la circolare (n. 25 del 6.03.2023) che reca chiarimenti e detta istruzioni operative per l’accesso a “opzione donna”.
Rispetto ai requisiti previsti fino al 2022 (35 anni di servizio e 59 anni d’età, 60 per le lavoratrici autonome), la legge di Bilancio ha introdotto delle modifiche di carattere peggiorativo.
I requisiti di servizio da maturare entro l’anno in corso saranno sempre 35 anni, ma si uscirà solo con 60 anni d’età e a condizione di rientrare in una delle seguenti categorie, uguali a quelle dell’APE Sociale: caregiver da almeno 6 mesi; riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%; donne licenziate o lavoratrici dipendenti da imprese per le quali è stato avviato un tavolo di crisi (in questo caso il requisito è ridotto a 58 anni).
Sale quindi di un anno il requisito di età anagrafica per l’accesso a opzione donna (da 59 a 60 anni), che si riduce a 58 anni con due figli e a 59 con 1 figlio, ma si restringe la platea delle donne potenziali utilizzatrici, limitate solo alle sopra citate categorie. Nessuna modifica è stata introdotta per il calcolo dell’assegno pensionistico, è stato riconfermato il ricalcolo interamente contributivo per determinare l’importo della pensione, perpetuando così le ben note penalizzazioni (fino al 30%). Le condizioni di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda.
Riguardo alla decorrenza effettiva della pensione, INPS chiarisce che si applica una finestra mobile di 12 mesi per le ex dipendenti e 18 mesi per le ex lavoratrici autonome mentre per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM, rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.
Sul sito INPS è già attiva la procedura on line per la presentazione della domanda, accessibile tramite SPID (livello 2), CNS (Carta Nazionale Servizi) e CIE (Carta Identità Elettronica).
Canali alternativi possono essere i Patronati o il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).
Non possiamo esimerci dal segnalare come, nonostante gli impegni presi dalla Ministra Calderone con le Parti sociali, il CdM non si sia ancora pronunciato in merito al ripristino dei vecchi requisiti di opzione donna, fortemente sollecitato da FLP, tenuto conto che i nuovi requisiti limitano ulteriormente e pesantemente la platea delle lavoratrici potenziali fruitrici, già esigua per via del ricalcolo interamente contributivo.
Non abbiamo condiviso le condizioni più restrittive varate con la legge di Bilancio 2023 per “opzione donna”, che penalizzano le lavoratrici già discriminate per le storiche differenze di genere. Riteniamo che vadano integralmente ripristinati e resi strutturali i requisiti in essere sino al 2022 (35 anni di servizio e 58 anni di età, anche per le lavoratrici autonome), senza ulteriori vincoli, compreso il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico oggi previsto che ne ha limitato fortemente l’accesso. Vanno poi assicurate condizioni di accesso alla pensione più favorevoli alle lavoratrici madri con i 12 mesi di anticipo per ogni figlio o, in alternativa, attraverso un ricalcolo più favorevole dell’assegno pensionistico.
C’era stato un impegno preciso della Ministra Calderone, dichiarandosi sensibile su questo tema, e pensiamo sia il momento di tenervi fede.
Siamo preoccupati perché il tavolo di confronto – avviato a gennaio u.s. al Ministero del Lavoro con le Parti sociali sul tema delle modifiche della Fornero, sembra vivere attualmente un momento di stallo e siamo quindi in attesa di riprenderlo, perché è necessario affrettare i tempi per arrivare con proposte auspicabilmente condivise in vista della presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF).
Giancarlo Pittelli
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