confederati

clicca sulle immagini
per accedere
alle relative pagine

anno II numero 1 - gennaio / febbraio / marzo 2019

HomeArchivio

28 Febbraio 2019

ANNO I NUMERO 1 - OTTOBRE / NOVEMBRE / DICEMBRE 2018

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2018

ANNO II NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2019

HomeArchivio

17 GIUGNO 2019

ANNO II NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2019

HomeArchivio

19 SETTEMBRE 2019

ANNO II NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2019

HomeArchivio

10 DICEMBRE 2019

ANNO III NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2020

HomeArchivio

19 MARZO 2020

ANNO III NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2020

HomeArchivio

10 giugno 2020

ANNO III NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2020

HomeArchivio

29 settembre 2020

ANNO III NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2020

HomeArchivio

11 dicembre 2020

ANNO IV NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2021

HomeArchivio

27 marzo 2021

ANNO IV NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2021

HomeArchivio

23 giugno 2021

ANNO IV NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2021

HomeArchivio

20 settembre 2021

ANNO IV NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2021

HomeArchivio

14 dicembre 2021

ANNO V NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2022

HomeArchivio

22 marzo 2022

ANNO V NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2022

HomeArchivio

22 giugno 2022

ANNO V NUMERO 3 - luglio / agosto / settembre 2022

HomeArchivio

29 settembre 2022

ANNO V NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2022

HomeArchivio

28 dicembre 2022

ANNO VI NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2023

HomeArchivio

28 marzo 2023

ANNO VI NUMERO 2/3 - aprile - settembre 2023

HomeArchivio

20 settembre 2023

ANNO VI NUMERO 4 - ottobre / novembre / dicembre 2023

HomeArchivio

12 dicembre 2023

ANNO VII NUMERO 1 - gennaio / febbraio / marzo 2024

HomeArchivio

25 marzo 2024

ANNO VII NUMERO 2 - aprile / maggio / giugno 2024

HomeArchivio

28 giugno 2024

GLI ESPERTI RISPONDONO

OPZIONE DONNA 2023: I CHIARIMENTI E LE ISTRUZIONI DELL’INPS, MA NESSUNA NOVITA’, AL MOMENTO, SUL RIPRISTINO DEI VECCHI REQUISITI. 

A distanza di oltre due mesi dall’entrata in vigore della nuova norma (art.1, comma 292 L. 1979/2023), INPS ha pubblicato la circolare (n. 25 del 6.03.2023) che reca chiarimenti e detta istruzioni operative per l’accesso a “opzione donna”.

Rispetto ai requisiti previsti fino al 2022 (35 anni di servizio e 59 anni d’età, 60 per le lavoratrici autonome), la legge di Bilancio ha introdotto delle modifiche di carattere peggiorativo.

I requisiti di servizio da maturare entro l’anno in corso saranno sempre 35 anni, ma si uscirà solo con 60 anni d’età e a condizione di rientrare in una delle seguenti categorie, uguali a quelle dell’APE Sociale: caregiver da almeno 6 mesi; riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%; donne licenziate o lavoratrici dipendenti da imprese per le quali è stato avviato un tavolo di crisi (in questo caso il requisito è ridotto a 58 anni).

Sale quindi di un anno il requisito di età anagrafica per l’accesso a opzione donna (da 59 a 60 anni), che si riduce a 58 anni con due figli e a 59 con 1 figlio, ma si restringe la platea delle donne potenziali utilizzatrici, limitate solo alle sopra citate categorie. Nessuna modifica è stata introdotta per il calcolo dell’assegno pensionistico, è stato riconfermato il ricalcolo interamente contributivo per determinare l’importo della pensione, perpetuando così le ben note penalizzazioni (fino al 30%). Le condizioni di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Riguardo alla decorrenza effettiva della pensione, INPS chiarisce che si applica una finestra mobile di 12 mesi per le ex dipendenti e 18 mesi per le ex lavoratrici autonome mentre per le lavoratrici del comparto Scuola e AFAM, rispettivamente, dal 1° settembre e dal 1° novembre 2023.

Sul sito INPS è già attiva la procedura on line per la presentazione della domanda, accessibile tramite SPID (livello 2), CNS (Carta Nazionale Servizi) e CIE (Carta Identità Elettronica).

Canali alternativi possono essere i Patronati o il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento).

Non possiamo esimerci dal segnalare come, nonostante gli impegni presi dalla Ministra Calderone con le Parti sociali, il CdM non si sia ancora pronunciato in merito al ripristino dei vecchi requisiti di opzione donna, fortemente sollecitato da FLP, tenuto conto che i nuovi requisiti limitano ulteriormente e pesantemente la platea delle lavoratrici potenziali fruitrici, già esigua per via del ricalcolo interamente contributivo.

Non abbiamo condiviso le condizioni più restrittive varate con la legge di Bilancio 2023 per “opzione donna”, che penalizzano le lavoratrici già discriminate per le storiche differenze di genere. Riteniamo che vadano integralmente ripristinati e resi strutturali i requisiti in essere sino al 2022 (35 anni di servizio e 58 anni di età, anche per le lavoratrici autonome), senza ulteriori vincoli, compreso il ricalcolo interamente contributivo dell’assegno pensionistico oggi previsto che ne ha limitato fortemente l’accesso.  Vanno poi assicurate condizioni di accesso alla pensione più favorevoli alle lavoratrici madri con i 12 mesi di anticipo per ogni figlio o, in alternativa, attraverso un ricalcolo più favorevole dell’assegno pensionistico.

C’era stato un impegno preciso della Ministra Calderone, dichiarandosi sensibile su questo tema, e pensiamo sia il momento di tenervi fede.

Siamo preoccupati perché il tavolo di confronto – avviato a gennaio u.s. al Ministero del Lavoro con le Parti sociali sul tema delle modifiche della Fornero, sembra vivere attualmente un momento di stallo e siamo quindi in attesa di riprenderlo, perché è necessario affrettare i tempi per arrivare con proposte auspicabilmente condivise in vista della presentazione del Documento di Economia e Finanza (DEF).

 

Giancarlo Pittelli

 

Clicca sull'immagine per aprire il file in formato PDF