A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente del comparto Funzioni Centrali, in servizio presso una sede di Trieste, e vi chiedo come vengono computate le assenze per malattia del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale e di tipo verticale. Grazie.
Lucio, Trieste
R: In risposta, occorre prima di tutto precisare come la disciplina contrattuale di riferimento per la soluzione della problematica di che trattasi faccia riferimento all’art. 33, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9 maggio 2022.
Nello specifico del part-time verticale, l’articolo sopra richiamato prevede come i lavoratori a tempo parziale verticale abbiano diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno e come il relativo trattamento economico sia commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Il criterio di proporzionalità sopra richiamato dovrà essere applicato anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dal CCNL, comprese le assenze per malattia, eccezion fatta per i permessi ex art. 33, commi 3 e 6, legge n. 104/1992; tali permessi, infatti, si riproporzionano solo qualora l’orario teorico mensile pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.
Tale principio di riproporzionamento trova applicazione anche per quanto concerne il periodo massimo di conservazione del posto (cd. periodo di comporto), di cui all’art. 29 del CCNL in parola, ed i periodi in cui compete la retribuzione intera o ridotta di cui al comma 10 dell’art. 29 citato.
Elio Di Grazia
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