Supplenze anno scolastico 2021/22: è stato un anno record, e il 30 giugno scadono numerosi contratti. Naspi, ferie, TFR gli adempimenti successivi.
Ferie
Per i docenti assunti con contratto fino al 30 giugno non vi è “obbligo” di fruire delle ferie, pertanto le stesse vanno monetizzate, nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.
È (purtroppo) utile rilevare che ci si riferisce ai giorni complessivi di ferie spettanti e non a quelli in cui dette ferie siano effettivamente fruite. A nulla rileva, dunque, ai fini della (non) “monetizzazione”, se il dipendente abbia o meno richiesto le ferie nei giorni in cui aveva facoltà di chiederle in quanto si dovrà tener unicamente conto della mera astratta facoltà di poterne fruire.
In breve: se il docente durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile fruire delle ferie (vacanze di Natale, Pasqua ecc.) di fatto non richiede di fruirle, tali giorni saranno comunque sottratti al monte ferie spettantegli.
Verrà quindi preso in considerazione il monte ferie spettante e da questo si detrarranno tutti i giorni di sospensione delle lezioni:
- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
- Vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);
- L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
- Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).
Ciò che rimarrà verrà monetizzato.
È possibile dunque che ad un docente a tempo determinato siano comunque monetizzate le ferie.
Disoccupazione NASPI
La NASPI è il sostegno al reddito erogato dall’INPS a coloro che hanno perso involontariamente il lavoro. Per fruirne va presentata la domanda e bisogna essere in possesso di specifici requisiti.
La guida Naspi precari scuola 2022: requisiti, come e quando si presenta la domanda, importo. Le FAQ
TFR
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) è un accantonamento retributivo con funzione previdenziale liquidato dall’INPS al personale a tempo determinato, sulla scorta dei dati inviati dalla scuola.
La liquidazione del TFR, per i contratti cessati il 30 giugno 2019, avverrà non prima di 12 mesi dalla scadenza del contratto.
Decorso tale termine, l’INPS dovrà liquidare il TFR entro i 3 mesi successivi.
I supplenti il cui contratto cessa il 30 giugno 2019, non percepiranno la somma prima di luglio 2020.
Su NoIPA è possibile accedere a Consultazione TFR, che consente di monitorare lo stato di lavorazione delle dichiarazioni TFR inviate a INPS.
Bonus 200 euro
Purtroppo ancora nessuna risposta per la fruizione del bonus 200 euro. Si tratta del contributo una tantum previsto dal Decreto Aiuti (DL 50/2022) per far fronte all’aumento dell’inflazione.
Nel comparto scuola potrà usufruirne il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto di supplenza al 31 agosto.
Ancora non risolta la possibilità di poterne fruire per i precari con contratto al 30 giugno, dato che non avranno il cedolino stipendio di luglio .
“Il bonus viene erogato in busta paga a luglio 2022 e dunque i precari della scuola, tra docenti e ATA con un contratto valido fino al 30 giugno.
FONTE: ORIZZONTE SCUOLA (LINK: https://www.orizzontescuola.it/supplenze-il-30-giugno-scadono-i-contratti-di-moltissimi-insegnanti-tfr-naspi-e-retribuzione-ferie-tutte-le-info/)
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