A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un vostro iscritto in servizio presso un Ente del Comparto Funzioni Centrali con sede a Firenze e chiedo notizie in ordine alla giustificazione dei permessi di studio, ex art. 46 del precedente CCNL 2016/2018 del Comparto Funzioni Centrali, relativamente a lezioni e-learning rese da Università non telematiche ma che hanno dovuto comunque avviare percorsi di didattica a distanza correlati all’emergenza pandemica ancora in essere.
Quanto sopra anche a fronte di difficoltà poste dalla struttura di gestione del personale sulla materia di che trattasi.
Antonio, Firenze
R: In ordine al quesito posto dal collega, giova rammentare quali siano i punti nodali di riferimento (anche per gli uffici preposti alla gestione del personale), e cioè l’articolo del precedente contratto collettivo di comparto sopra richiamato e tuttora in vigore ai sensi dell’art. 62 del vigente CCNL 2019/2021 e, in aggiunta, per quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12 del 2011.
Infatti, il senso delle indicazioni contrattuali è quello di permettere alle Amministrazioni di verificare, mediante certificazione dell’Università, l’effettiva partecipazione ai corsi di studio che si svolgono durante l’orario di lavoro del dipendente/studente interessato.
E’ del tutto evidente come tali modalità di verifica possano avvenire indipendentemente se le lezioni siano svolte in presenza oppure in modalità “da remoto”.
Elio Di Grazia
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