L’assegno unico è detto “universale” in quanto spettante a tutte le famiglie con figli (dal settimo mese di gravidanza a 21 anni), senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi, poiché il contributo economico mensile dipenderà dall’indicatore Isee.
L’assegno sarà compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il reddito di cittadinanza.
E’ riconosciuto un assegno mensile per ciascun figlio minorenne a carico. Il beneficio decorre dal settimo mese di gravidanza. Per i figli successivi al secondo, l’importo dell’assegno è maggiorato.
E’ riconosciuto un assegno mensile, di importo inferiore a quello riconosciuto per i minorenni, per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età con possibilità di corresponsione dell’importo direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l’autonomia.
Figlio maggiorenne
L’assegno è concesso nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.
Figli disabili
E’ riconosciuto un assegno mensile di importo maggiorato rispetto agli importi relativi ai figli a carico minorenni e maggiorenni, in misura non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento per ciascun figlio con disabilità con maggiorazione graduata secondo le classificazioni della condizione di disabilità. Allo stesso va riconosciuto l’assegno senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
Requisiti di accesso all’assegno:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale
Istanze dal 1° gennaio
Le domande si potranno presentare dal primo gennaio 2022, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell’anno successivo.
Maria Luisa Asta
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