L’ultimo anno e mezzo è stato caratterizzato dalla diffusione del virus Covid-19 e dalle difficoltà del sistema scolastico di adempiere alla funzione che la Costituzione gli assegna, non certo per colpa dei docenti che, anzi, sono stati per universale riconoscimento l’unico sostegno per le giovani generazioni durante la pandemia.
Nel frattempo, sia il Parlamento sia la burocrazia ministeriale e i cosiddetti esperti di scuola hanno molto insistito sulla necessità della formazione dei docenti sugli aspetti dell’innovazione digitale e in particolare sulle metodologie di insegnamento (mentre praticamente nulla è stato proposto riguardo all’aggiornamento disciplinare). Insistenza peraltro sospetta, infatti il non detto da parte della classe politica sembra quasi ipotizzare un’impreparazione diffusa degli insegnanti a svolgere la propria professione.
Alcune recenti norme di legge impongono determinati obblighi formativi ai docenti: prima quella per “Insegnamento dell’Educazione civica” (legge 92/2019) e ora quella per la “Formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità” (Legge 178/2020, art. 1, c. 961).
Quest’ultima obbliga, nell’a.s. 2021/2022, tutti gli insegnanti che hanno la cattedra in una classe nella quale sono presenti alunni con disabilità (circa 700.000 docenti), a frequentare 25 ore di formazione obbligatoria (di cui almeno 17 in presenza e/o distanza).
L’obbligo di formazione previsto dalla legge si scontra tuttavia con le norme contrattuali: infatti il CCNL 2016/2018 stabilisce che la formazione è un diritto/dovere e non un obbligo. Inoltre il CCNL 2016/2018 dice che l’orario di servizio del docente è costituito dalle ore cattedra e dalle attività funzionali all’insegnamento individuali e collegiali per un massimo di 40+40, che sono programmate e deliberate dal Collegio docenti e inserite nel Piano annuale delle attività.
Per questo nessun Ministro né dirigente scolastico può imporre ai docenti la formazione al di fuori dell’orario di servizio e quindi si configurano due possibilità: o la formazione obbligatoria rientra nelle 40 ore delle riunioni collegiali (Collegio docenti) o deve essere retribuita.
Nel corso degli ultimi anni, numerose sono le sentenze della magistratura, ultima quella del Tribunale di Terni, sezione lavoro, (sentenza n. 84/2019 del 20 febbraio 2019), che condannano il ministero a retribuire le ore di formazione ai docenti obbligati a frequentarle dalla legge.
L’obbligo di formazione è un ulteriore tassello del puzzle di riforme proposte dagli ultimi ministri dell’istruzione che stanno profondamente trasformando la funzione docente per continuare a non riconoscerne la specificità stravolgendo gli istituti contrattuali.
Fabrizio Reberschegg
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