A cura di FLP – Il sindacato dei lavoratori pubblici
D: Salve, sono un dipendente del Comparto Funzioni Centrali in servizio presso un Ente della città di Genova e vorrei sapere qual è la modalità di computo dei giorni ricadenti nel periodo di comporto ex art. 37, 1° comma, del CCNL Funzioni Centrali 2016-2018, se si usa il calendario comune o si computano convenzionalmente sempre 30 giorni?
Alberto, Genova
R: Preliminarmente, si chiarisce che il dubbio interpretativo nasce dal fatto che il periodo di comporto (pari a 18 mesi), indicato dall’art. 37, 1° comma del CCNL Funzioni Centrali sottoscritto il 18/02/2018, può essere calcolato anche come somma di più eventi morbosi verificatisi nel triennio. Da qui la necessità di trasformare il limite contrattuale da mesi a giorni e, conseguentemente, di comprendere se la determinazione dell’equivalente numero di giornate vada effettuata utilizzando il calendario comune ovvero, contando convenzionalmente 30 giorni per ciascun mese.
Ciò premesso, e verificate le fonti di natura negoziale, tale periodo di 18 mesi deve essere calcolato considerando convenzionalmente 30 giorni per ogni mese, con la conseguenza che il dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non eccedente i 540 giorni.
Quanto sopra è suffragato dagli esempi esplicativi di cui alla tabella B allegata al “Contratto Integrativo al CCNL Comparto Ministeri del 16/02/1999, sottoscritto il 16/05/2001, ove il mese di malattia in relazione alle diverse retribuzioni da corrispondere, viene sempre considerato di 30 giorni.
A ciò si aggiunga, in linea più generale, l’interpretazione sistematica ed organica dell’intero assetto contrattuale allorquando si disciplina un istituito collegato al periodo di tempo espresso in “mesi”, riferendosi sempre ai mesi composti da 30 giorni (ad esempio, gli istituti dei congedi, delle aspettative, il calcolo della retribuzione giornaliera, etc.).
Elio Di Grazia
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