Con il prorogarsi dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, ad essere procrastinate sono state una serie di misure utili a supportare i lavoratori dipendenti pubblici e privati. Ad essere dimenticati dallo Stato, sono stati i lavoratori fragili occupati in attività non compatibili con le caratteristiche del lavoro agile.
Con il Decreto Rilancio, la tutela dei lavoratori fragili, prevista dall’art. 26 comma 2 del Decreto Cura Italia, veniva prorogata al 31 luglio 2020, data entro la quale, “per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104, nonché ai lavoratori portatori di handicap con connotazione lieve (Art.3, comma 1), in possesso altresì di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero” come già previsto dall’art. 26 comma 2 del Decreto Cura Italia”.
Con il decreto n. 83 del 30 luglio 2020, fra i vari articoli posti in proroga fino al 15 ottobre 2020, vi è solo quello riguardante le modalità di lavoro agile, ovvero “ i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81”.
La mancata proroga della misura prevista dal Decreto Rilancio, secondo la quale le assenze dal lavoro erano equiparate a ricovero ospedaliero, e quindi non computate nei 180 giorni di malattia oltre i quali si procede al licenziamento, ha costretto i lavoratori fragili a rientrare in servizio, con il rischio che l’eventuale contagio aggravi ulteriormente la loro patologia o che essi stessi, essendo più facilmente aggredibili, diventino untori.
Diversamente, per non esporsi al pericolo del contagio, per assentarsi dovranno utilizzare giorni di ferie, riposi e giorni di congedo per malattia con il rischio di superare la soglia di comporto, oltre la quale verrebbero licenziati.
Marialuisa Asta
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